Atto di Fondazione

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Carta di Comunità

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Patto Comunitario

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Statuto del MASCI

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Regolamento  Nazionale del MASCI

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Atto costitutivo della Comunità M.A.S.C.I Trabia 2

“LAUDATO SII”

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di giugno in Trabia, nella Via Diego Turturici n.7 presso i locali del Circolo Cattolico sono presenti i signori:

Lupo Marco,  Artese Antonino,  Aglione Francesca, Sparacino Salvatore, Turturici Antonina,

Sanfilippo Giuseppe,  Turturici Maria Rosaria, Castaldo Giovanni Battista, Mirno Rita, Carmeni Giuseppina,

 Ficardo Claudio,  Alauria Santaguzza Tiziana, Lo Manto Sonia, Di Salvo Paolo,  Barnaba Elena,

 Palumbo Enrico, Di Vittorio Michelangelo, Luca Antonina, Saverino Santino, Rubino Rosanna,

 Battaglia Giuseppe, Sunseri Domenico, Gareffa Giovanna, Di Vittorio Giuseppina, Vallelunga Giuseppe,

Rubino Anna Maria,  Mascellino Giuseppa, Vazzana Bruno, Sunseri Rosa, Greco Filippo,

Sunseri Trapani Salvatore, Di Vittorio Anna, Russitano Anna.

 

I quali si sono riuniti per costituire un’associazione non riconosciuta “Comunità M.A.S.C.I. Trabia2” , denominata “Laudato Sii” con sede in Trabia  (PA) nella via D. Turturici n. 7 presso i locali del Circolo Cattolico convenendo di adottare il seguente : 

STATUTO

E’ costituita un’associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, Comunità MASCI Trabia2

denominata “Laudato Sii”con sede in Trabia nella via D. Turturici n. 7.

La variazione dell’indirizzo della sede nell’ambito del comune non comporta modifica dell’atto costitutivo e/o dello  Statuto.

Scopo della Comunità è lo svolgimento, tra i suoi associati, di attività di educazione permanente secondo il metodo educativo dello scoutismo.

La Comunità, per le attività di servizio a favore di non associati, si qualifica anche come associazione di volontariato ai sensi della legge 266/1991 e succ. modifiche e/o integrazioni nonché ai sensi della normativa vigente in materia a livello sia nazionale sia regionale.

La Comunità  non persegue scopo di lucro ed è apolitica, apartitica con durata illimitata,ha una struttura organizzativa democratica con riconosciuto il principio del voto singolo ed è regolamentata a norma del Titolo I Cap. III, art 36 e ss del C.C.

 

Inoltre:

  • In caso di scioglimento il suo patrimonio sarà devoluto al MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) o ad altra associazione aventi scopi similari;
  • nelle attività di servizio e volontariato le prestazione dei soci sono fornite in modo personale, spontaneo, assolutamente gratuito e senza retribuzione di sorta;
  • tutte le cariche associative sono gratuite;

 E’ vietata la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, di riserve o capitali associativi.

La Comunità aderisce al M.A.S.C.I. – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani con sede a Roma del quale accetta lo Statuto, il Patto Comunitario ed i regolamenti di applicazione dello Statuto.

Tramite il MASCI la Comunità aderisce all’I.S.G.F. (International Scout and Guide Felloship) – con sede a Bruxelles.

Gli organi della Comunità sono:

  • l’Assemblea di Comunità
  • il Magister;
  • il Magistero;
  • l’Assistente ecclesiastico di Comunità;
  • il Tesoriere.

L’Assemblea è costituita da tutti i soci della Comunità. L’Assemblea è sovrana e può deliberare su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti.

E’ comunque compito dell’Assemblea:

  • eleggere il Magister, i membri del Magistero ed il Tesorire;
  • eleggere i rappresentanti della Comunità alle Assemblee nazionali o ad altro incontri che prevedono la presenza di altri rappresentanti oltre il Magister;
  • designare la terna dei nomi di sacerdoti o diaconi da proporre al Vescovo per la nomina dell’Assistente ecclesiastico;
  • eleggere il tesoriere;
  • approvare, su proposta del Magistero, il bilancio annuale di previsione e consuntivo;
  • fornire indicazioni vincolanti al Magistero per la redazione dei programmi annuali e/o pluriennali;
  • approvare, su proposta del Magistero, il programma annuale e/o pluriennale.

Il Magister è eletto dall’assemblea tra i soci dell’associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, consecutivamente, una sola volta. Ha la rappresentanza legale della Comunità, convoca l’Assemblea di Comunità, ne redige l’ordine del giorno e cura l’esecuzione delle delibere da questa assunte. Il Magister ha funzioni di guida e di stimolo della Comunità e dei suoi membri. Convoca e presiede il Magistero, di cui ne fa parte, affida nel suo ambito gli incarichi operativi e garantisce lo svolgimento delle attività programmate.

Il Magistero è composto dal Magister, dall’Assistente ecclesiastico e da n. 4 membri eletti dall’Assemblea tra i soci. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili ed eleggono, al loro interno, il Vice-Magister, con la funzione di sostituire il Magister in caso di sua assenza e dura in carica tre anni.

Il Magistero collabora con il  Magister  nella conduzione della Comunità.

In ogni riunione il segretario, nominato di volta in volta fra i componenti presenti, curerà la verbalizzazione delle attività svolte la cui sottoscrizione verrà affidata allo stesso e controfirmata dal Magister.

Alle riunioni del Magistero possono essere invitati, senza diritto di voto, il tesoriere, altri associati ovvero esperti esterni alla Comunità.

L’Assistente ecclesiastico di Comunità è nominato dal Vescovo tra una terna di nomi di sacerdoti e/o diaconi designati dall’Assemblea.

La scadenza  dell’incarico è lasciata alla discrezionalità del Vescovo. L’Assistente ecclesiastico è l’animatore spirituale della Comunità nella quale opera con il proprio carisma sacerdotale. E’ socio effettivo della Comunità e fa parte di diritto del Magistero.

Il Tesoriere è eletto dall’assemblea tra i soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Gestisce i fondi della Comunità. Redige e sottopone al Magistero il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale da far approvare all’Assemblea.

Il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione.

Entro due anni dalla costituzione l’Associazione si doterà di uno Statuto definito che sarà denominato “Carta di Comunità”

Per quanto non specificatamente regolato dal presente atto costitutivo valgono le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto dai presenti signori:

 

 

 

Patto Comunitario degli Adulti Scout

 

 

Testo approvato dal Consiglio Nazionale nel 2000.
Siamo uomini e donne provenienti da strade ed esperienze diverse, ma uniti dalla convinzione che lo scautismo è una strada di libertà per tutte le stagioni della vita e che la felicità è servire gli altri a partire dai più piccoli, deboli ed indifesi.

1. Una strada di libertà

1.1 Siamo uomini e donne provenienti da strade ed esperienze diverse, ma uniti dalla convinzione che lo scautismo è una strada di libertà per tutte le stagioni della vita e che la felicità è servire gli altri a partire dai più piccoli, deboli ed indifesi.

1.2 Apparteniamo alla grande famiglia dello scautismo e ci riconosciamo nei valori espressi dalla Promessa e dalla Legge scout.

1.3 Siamo convinti che la nostra proposta sia valida per ogni persona che non consideri l’età adulta un punto di arrivo, ma voglia continuare a crescere per dare senso alla vita ed operare per un mondo di pace, più libero e più giusto. Per questo motivo ci rivolgiamo a chi vuole continuare a fare educazione permanente con il metodo scout e a testimoniarne i valori e a chi si avvicina per la prima volta allo scautismo da adulto.

1.4 Questo Patto ha le sue radici nelle esperienze e nelle scelte fatte dal Masci a partire dalla fondazione (1954), ma indica nello stesso tempo la strada sulla quale intendiamo muoverci e gli obiettivi che vogliamo raggiungere, come persone, come Comunità e come Movimento.

1.5 Aderiamo a questo Patto consapevoli dell’importanza di guardare ai grandi valori dell’uomo mentre operiamo nei limiti e nella precarietà della vita di ogni giorno e avvertiamo il dovere di concretizzarli con responsabilità e solidarietà.

1.6 Firmiamo questo Patto avendo come riferimento la virtù della speranza. La speranza ci fa vedere con realismo ciò che avviene e credere che il futuro può essere migliore, ci aiuta ad essere nello stesso tempo concreti e portatori di utopia, ci convince che l’educazione permanente è possibile e che è necessario dialogare con tutti.

1.7 Consideriamo questo Patto non un punto di arrivo, ma di partenza, non un documento da mettere da parte, ma da usare come riferimento per quello che siamo e che facciamo. Per questo motivo siamo convinti che dovrà essere periodicamente verificato e, se necessario, aggiornato, nella fedeltà ai valori e agli scopi dello scautismo.

 2. Il Patto

2.1 Il Patto Comunitario degli Adulti scout integra lo Statuto del MASCI ( Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) e ha lo scopo:

2.1.1 di definire cos’è il MASCI,

2.1.2 di precisare cosa lo caratterizza e lo qualifica,

2.1.3 di indicare quali sono i suoi scopi e in quale modo li vuole raggiungere,

2.1.4 di rappresentare la sintesi delle riflessioni e delle esperienze maturate,

2.1.5 di unire tutti gli Adulti Scout e tutte le Comunità in un unico Movimento.

 3. La nostra identità

3.1 Il MASCI è costituito dagli adulti che, accettando lo Statuto e questo Patto, si impegnano, a livello personale, nella Comunità e nel Movimento, a testimoniare i principi e gli ideali dello scautismo.

3.2 Il MASCI si caratterizza per essere un Movimento:

3.2.1 di adulti che testimoniano i valori dello scautismo, vogliono seguire Gesù Cristo ed essere inseriti nella comunità della Chiesa,

3.2.2 di educazione permanente, secondo il metodo scout,

3.2.3 che promuove la partecipazione di tutti gli aderenti ai vari livelli della vita del Movimento,

3.2.4 che impegna gli adulti scout a servire concretamente la comunità civile ed ecclesiale,

3.2.5 di opinione e di azione, per la crescita del bene comune.

3.3 Il MASCI fa parte della famiglia scout mondiale e partecipa attivamente alla Fraternità Internazionale degli Scout Adulti (ISGF – International Scout Guide Fellowship)

 4. La Comunità

4.1 Il MASCI si fonda sulla Comunità che si propone di essere:

4.1.2 centro di fede e di speranza cristiane,

4.1.3 luogo di amicizia, di educazione permanente, di confronto, di gioia, di rinnovamento e di ricarica personale,

4.1.4 ambiente in cui si elaborano scelte comuni di impegno e di servizio,

4.1.5 realtà autonome per quanto riguarda l’organizzazione e le attività, in riferimento a quanto scritto nella Carta di Comunità, che condividono i valori e gli obiettivi del MASCI e partecipano alla vita del Movimento, anche collaborando con altre Comunità.

4.2 La Comunità è aperta alla collaborazione con i Gruppi di scautismo giovanile e con altre associazioni che operano nel quartiere e nella Parrocchia, per progettare e realizzare iniziative a vantaggio della comunità locale.

 5. La scelta scout

5.1 Noi Adulti scout siamo amici e fratelli di ogni uomo e di ogni donna di qualunque religione, razza, origine e opinioni.

5.2 La Legge e la Promessa scout, come sono proposte ai ragazzi e agli adolescenti, contengono valori universali e proposte di stile di vita valide anche per noi adulti. Per questo motivo ci impegniamo a vivere, a livello adulto e in modo concreto, i principi e i valori enunciati da Baden Powell e fatti propri dalla tradizione dello scautismo cattolico italiano:

• meritare fiducia,

• lealtà,

• fraternità,

• fedeltà,

• gratuità,

• servizio,

• capacità di ascolto

• essenzialità,

• ottimismo,

• operosità,

• amore e rispetto per l’ambiente,

• purezza.

5.3 Il nostro stile e metodo di educazione permanente è ispirato alla pedagogia scout e ha come elementi caratterizzanti:

• la trasmissione delle conoscenze e delle esperienze,

• l’autoeducazione,

• lo spirito di osservazione,

• la progettualità,

• l’imparare facendo,

• la padronanza di sé

• l’assunzione di responsabilità,

• la vita all’aperto,

• il senso del gioco,

• lo spirito di avventura.

5.4 In particolare facciamo nostri i valori della strada, come intesa nel roverismo/ scoltismo

• l’abitudine a guardare e ad andare avanti,

• la scelta, fatta insieme, della meta, dell’itinerario e delle tappe,

• avere un equipaggiamento necessario ed essenziale,

• l’andare al passo del più debole, con sostegno reciproco,

• l’attenzione a verificare la giustezza del cammino e la sua coincidenza con il progetto di Dio,

• la capacità di correggere la direzione quando ci si accorga di avere sbagliato strada,

• l’attenzione a chi si incontra,

• la disponibilità a farsi coinvolgere dalle persone e della situazioni.

5.5 Il metodo della strada diventa così proposta di:

• crescita della nostra umanità e spiritualità

• silenzio ed ascolto,

• attenzione, disponibilità ed accoglienza verso gli altri,

• libertà ed eguaglianza,

• essenzialità ed umiltà,

• semplicità e gratuità.

5.6 Il nostro metodo si caratterizza per il “fare strada”:

• nel cuore,

• nel creato

• nella città.

6. Fare strada nel cuore

6.1 La scelta cristiana

6.1.1 Il MASCI è un movimento laicale riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e le nostre Comunità sono “comunità di fede” che offrono agli adulti scout un cammino di conversione del cuore.

6.1.2 Noi Adulti scout siamo chiamati, nella fedeltà alla nostra coscienza, ad accrescere il dono della fede, a partecipare attivamente alla vita della Chiesa, ad ascoltare con attenzione l’insegnamento dei Pastori e a rispondere alle esigenze della Chiesa locale.

6.1.3 Nutriamo la vita di fede mediante:

• la meditazione della parola di Dio con il metodo della lectio divina, accolto secondo la tradizione e da noi vissuto in stile scout, che ci aiuta a riconoscere i segni dei tempi e della presenza e dell’azione di Dio,

• la preghiera individuale e comunitaria,

• la vita sacramentale ed in particolare la celebrazione eucaristica,

• la confidenza in Maria, madre di Dio e figura del popolo credente

• la ricerca dei sentieri e dell’impegno ecumenico.

6.1.4 Nella Comunità confrontiamo il nostro cammino di fede accogliendo fraternamente anche chi non ha questo dono, ma lo rispetta e lo ricerca.

6.2Fare strada in famiglia

6.2.1 Riconosciamo che la famiglia, pietra angolare della società, è comunità di amore, rispetto e dialogo. Consideriamo il matrimonio una scelta di vita, sacramento che ci rende responsabili verso Dio, il coniuge, i figli e la società. Siamo convinti della necessità di rinnovare ogni giorno il legame di amore con il coniuge e la ricchezza dei rapporti con i figli.

6.2.2 Per questo motivo, il MASCI favorisce la partecipazione di entrambi i coniugi al Movimento e promuove iniziative di “scuola di animazione famigliare”, con metodi e contenuti tipici dello scautismo.

6.2.3 Ci impegniamo nella difesa della vita in tutti i suoi momenti, anche dando il nostro contributo ad una coerente politica per la famiglia.

6.2.4 Siamo convinti che la famiglia è la prima responsabile delle scelte educative che riguardano i figli e ci impegniamo a sostenere questo diritto quando fosse minacciato.

6.2.5 Sappiamo che l’educazione è fatta soprattutto di testimonianza, di collaborazione tra i coniugi, di impegno a promuovere nei figli una coscienza capace di giudizio retto e di discernimento critico.

6.2.6 Siamo consapevoli dei problemi delle famiglie e ci impegniamo, come persone e Comunità, a sostenere quelle in difficoltà con specifiche iniziative. La fede cristiana ci stimola all’apertura, all’accoglienza e all’aiuto verso le famiglie in difficoltà, verso coloro che sono tentati di rifiutare la vita, le persone sole.

 7. Fare strada nel creato

7.1 Carisma dello scautismo è la vita all’aperto perché ci aiuta a stabilire un giusto rapporto con il Creato, a scoprire la grandezza di Dio e ad entrare in dialogo con lui.

7.2 Poichè tutto ciò che esiste e vive è stato creato da Dio, consideriamo l’ambiente (cioè la natura abitata e modificata dall’uomo) un bene prezioso, da usare in modo corretto e da salvaguardare per le generazioni future. Poiché uomo e natura non sono valori in contrapposizione, l’ambiente è il luogo del grande gioco dello scautismo.

7.3 Consideriamo la vita all’aperto nella natura e la conoscenza delle meraviglie prodotte dalla cultura dell’uomo momenti irrinunciabili di educazione permanente ed esperienze preziose di spiritualità, essenzialità ed autonomia.

7.4 Da queste convinzioni deriva il nostro impegno: per l’eliminazione degli sprechi, la riduzione dei consumi superflui, la diffusione di stili di vita rispettosi dell’integrità e dell’armonia del creato e contro forme non etiche di manipolazione genetica, affinché ogni uomo possa degnamente usufruire dei beni della terra.

 

 

 8. Fare strada nella città

8.1 La scelta del servizio

8.1.1 Siamo convinti che solo il servizio, fatto in modo generoso e gratuito, per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini, a partire dai più svantaggiati, dia significato alla vita.

8.1.2 Le nostre sono anche “Comunità di servizio” – nei confronti della famiglia, della società e delle Istituzioni – che cercano il modo migliore per dare efficacia alla loro azione, anche ispirandosi all’insegnamento sociale della Chiesa.

8.1.3 Particolare attenzione poniamo alla formazione dei giovani e ci impegniamo perché la scuola non rinunci ai suoi compiti educativi e sia attenta ai rapidi cambiamenti che caratterizzano il mondo del lavoro.

8.1.4 Viviamo anche il lavoro come un servizio e cerchiamo di svolgerlo con onestà, creatività e professionalità.

8.2 L’impegno politico

8.2.1 Consideriamo la politica una delle più impegnative forme di servizio. Per questo motivo riteniamo importante la “formazione alla politica” per essere preparati ad assumere quelle responsabilità alle quali siamo eventualmente chiamati. Anche nell’impegno politico consideriamo nostro onore meritare fiducia.

8.2.2 Pur nella ricerca del dialogo e della collaborazione con quanti hanno ispirazione ideale diversa e tenendo conto che il pluralismo delle opzioni politiche è sempre stato considerato un valore nello scautismo italiano, siamo attenti che non venga meno la ricerca della verità e la fedeltà ai nostri valori.

8.2.3 Siamo coscienti che i diritti e i doveri verso noi stessi e verso gli altri si possono esercitare pienamente soltanto in una società giusta, solidale e democratica.

8.2.4 Affermiamo che il MASCI, pur non aderendo a partiti e a schieramenti politici, può e deve prendere responsabilmente posizione sui singoli problemi che ritiene essenziali al bene comune.

8.3 La mondialità

8.3.1 Crediamo nella convivenza pacifica e nella collaborazione tra i popoli e cerchiamo di essere operatori di pace, impegnati a costruirla nel nostro cuore e intorno a noi, nella società nazionale ed internazionale, anche collaborando con Comunità di altri Paesi e con la Fratellanza scout mondiale.

8.3.2 Ci impegniamo a praticare e a diffondere la cultura dell’accoglienza verso lo straniero che cerca nel nostro Paese dignità e lavoro e a mettere in atto iniziative di solidarietà e progetti di ricostruzione e sviluppo per i popoli del Terzo mondo o comunque in difficoltà, affinché trovino una loro strada per la crescita.

8.3.3 Noi Adulti scout crediamo nella fraternità di tutti gli uomini in quanto figli di un unico Padre. Affermiamo, pertanto, che la convivenza degli uomini deve basarsi sull’amore che per primi ci impegniamo a vivere e testimoniare

 

 

 

 

 

 

 

Statuto del MASCI

Statuto del M.A.S.C.I.
(Approvato dall’Assemblea nazionale il 12 novembre 2022)
Art.1
(Natura)
1. Il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (d’ora in avanti “M.A.S.C.I.” o “Movimento”), fondato nel 1954, è
un’organizzazione che si rivolge a tutti gli uomini e le donne che condividono gli ideali ed i principi dello Scautismo
e del Guidismo.
2. Il simbolo del M.A.S.C.I è il simbolo dell’International Scout and Guide Fellowship (I.S.G.F.).
3. Il Movimento, membro fondatore dell’I.S.G.F., ne fa parte e ne condivide i principi, in particolare:
a) rispettare la vita ed i diritti umani;
b) contribuire alla comprensione tra i popoli soprattutto mediante rapporti d’amicizia, tolleranza e rispetto per gli
altri;
c) lavorare per la giustizia e la pace al fine di costruire un mondo migliore.
4. Il Movimento promuove la costituzione di una federazione italiana degli Adulti scout alla quale possano aderire
altre organizzazioni di adulti che si riconoscono nelle finalità e nella Costituzione dell’I.S.G.F.
Art. 2
(Patto comunitario)
1. Il M.A.S.C.I. adotta il Patto Comunitario che esplicita i valori dello scautismo, la pedagogia e la proposta educativa
scout per adulti, che rappresenta la sintesi delle riflessioni e delle esperienze maturate durante la sua storia, e che vuole
unire tutti gli Adulti Scout e tutte le Comunità in un unico sentire all’interno del Movimento.
Art. 3
(Finalità e scopi)
1. Il M.A.S.C.I. persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; svolge la propria attività nel rispetto della
libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.
2. Il Movimento, fedele alle tradizioni degli Scout e delle Guide e attento ai segni dei tempi, ha come scopi principali:
a) favorire l’impegno personale di ogni Adulto scout a vivere un percorso di educazione permanente secondo i
valori dello Scautismo espressi nella Promessa e nella Legge scout così come proposte da Baden-Powell, fondatore
dello Scautismo e del Guidismo, mantenendone vivo ed operante lo spirito nella famiglia, nella convivenza civile e
nella Chiesa;
b) promuovere una presenza coerente e responsabile di testimonianza ecclesiale e civile della Comunità M.A.S.C.I.,
per un’opera costante di evangelizzazione e di promozione umana;
c) offrire a tutti la possibilità di vivere l’esperienza scout in un Movimento di adulti;
d) collaborare con le associazioni scout giovanili anche a vantaggio della crescita delle nuove generazioni.
Art. 4
(Iscrizione al Runts)
1. Il M.A.S.C.I., ricorrendone i presupposti, si iscrive nella sezione APS del Registro unico nazionale del terzo settore
(Runts). In tale situazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico alla propria
denominazione si aggiunge l’acronimo APS o l’espressione per esteso «associazione di promozione sociale».
2. Il M.A.S.C.I. assume la qualifica di rete associativa, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del Decreto Legislativo 3
luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, ricorrendone i presupposti e a seguito dell’iscrizione nell’apposita
sezione del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
3. Le Regioni e le Comunità del M.A.S.C.I. si potranno iscrivere al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts)
solo dopo che lo avrà fatto il M.A.S.C.I. nazionale.
Art. 5
(Ambiti di impegno)
1. Le attività del M.A.S.C.I. si svolgono con riferimento ai seguenti ambiti individuati all’articolo 5 comma 1, del
Codice del Terzo Settore, alle lettere di seguito indicate:
a) educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa secondo quanto previsto alla lettera d);
b) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi della lettera y);
c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, interventi di
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi delle lettere e) e f);
d) organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, ai
sensi della lettera i);
e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e di integrazione sociale dei migranti, ai sensi delle
lettere r) e w);
f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi
della lettera v);
g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della lettera z).
2. Le attività del M.A.S.C.I. sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato degli associati e delle persone aderenti agli enti associati.
Art. 6
(Attività diverse)
1. Il M.A.S.C.I. può esercitare, ai sensi dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore, previa deliberazione del Consiglio
nazionale, attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle
attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del Codice del Terzo
Settore e dalla normativa vigente.
Art. 7
(Assenza scopo di lucro)
1. Il M.A.S.C.I. esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’articolo 8 del Codice del Terzo Settore.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo
svolgimento dell’attività statutaria.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,
comunque denominati, durante la vita dell’associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.
Art. 8
(Gli Adulti Scout)
1. Possono essere soci del M.A.S.C.I. senza alcuna discriminazione in riferimento alle condizioni economiche e alle
scelte personali sul piano civile, politico e religioso, gli uomini e le donne maggiorenni, i quali:
a) intendono impegnarsi, spontaneamente e gratuitamente, in forma personale e comunitaria, a vivere e testimoniare
nella società gli ideali dello Scautismo e del Guidismo;
b) accettano lo Statuto e il Patto Comunitario;
c) si impegnano a mantenere vivi e testimoniare nella propria vita personale i valori della Legge e della Promessa,
anche come scelta di appartenenza alla famiglia mondiale dello Scautismo e del Guidismo.
2. I soci del M.A.S.C.I. sono denominati Adulti Scout.
3. Tutti gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
4. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, godere del pieno
elettorato attivo e passivo, essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento anche
economico, consultare i libri sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.
5. Gli associati cessano di appartenere al M.A.S.C.I. per:
a) dimissioni volontarie presentate alla Comunità di appartenenza;
b) mancato versamento della quota associativa annuale;
c) morte;
d) esclusione deliberata per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.
Art.9
(Il Movimento)
1. Il M.A.S.C.I. si articola nei seguenti livelli:
a) livello di comunità;
b) livello regionale;
c) livello nazionale.
2. Ciascun ente appartenente alla rete, indipendentemente dal livello al quale si colloca, opera secondo il principio di
sussidiarietà e può darsi ulteriori regole organizzative che non siano in contrasto con il presente Statuto e con il
Regolamento nazionale e che tengano conto dei seguenti principi:
a) la collaborazione tra i diversi livelli per il raggiungimento degli scopi comuni;
b) la possibilità per tutti gli Adulti scout di contribuire alla formazione delle decisioni e di eleggere i responsabili dei
vari livelli;
c) l’elettività degli incarichi che assegnano precise responsabilità e le scadenze previste dal presente Statuto.
3. Il M.A.S.C.I. nazionale, ciascuna Regione e ciascuna Comunità sono amministrativamente e finanziariamente
autonomi e si dotano di un proprio bilancio o rendiconto.
4. Ad ogni livello del Movimento è prevista la presenza di un Assistente ecclesiastico. Questi è animatore spirituale
della Comunità e degli organi in cui opera. È scelto secondo la procedura prevista dall’articolo 20.
5. Ciascun ente del M.A.S.C.I. ha un’Assemblea che esercita le competenze inderogabili previste dal Codice del Terzo
settore, limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale.
6. Allorché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30, comma 2, del Codice del Terzo settore, ciascun ente istituisce
un Organo di controllo, anche monocratico, nominato e revocato dall’Assemblea del relativo livello. In tal caso,
almeno un componente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, secondo comma, del Codice civile.
7. All’Organo di controllo i cui componenti siano in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 30, comma 6,
del Codice del Terzo settore l’Assemblea può attribuire i compiti di revisione ove non ritenga di avvalersi di un
soggetto esterno idoneo.
Art. 10
(La Comunità)
1. Cellula fondamentale e primaria del M.A.S.C.I. è la Comunità, luogo di amicizia, di condivisione, di esperienza di
fede e di servizio, dove si realizza l’educazione permanente dell’Adulto Scout secondo lo stile e la proposta educativa
ispirata alla pedagogia dello scautismo.
2. La Comunità del M.A.S.C.I., fatte salve le competenze dei livelli regionale e nazionale, opera secondo i principi di
autonomia e di responsabilità nell’organizzazione e nei programmi, privilegiando l’attenzione alla realtà locale, socialecivile ed ecclesiale e alle esigenze di crescita personale di tutti i suoi membri.
3. La Comunità partecipa alla vita ed alla crescita del Movimento e contribuisce attivamente a rendere significativa la
sua presenza nella realtà e nel tempo in cui si è chiamati a vivere.
Art. 11
(Organismi del livello di Comunità)
1. Al fine di realizzare la propria missione la Comunità si dota di una Carta di comunità che è sottoposta alla verifica
del Consiglio regionale e alla ratifica del Presidente nazionale, che ne accertano la coerenza con lo Statuto e con il
Patto Comunitario.
2. La Carta di comunità esprime la fisionomia della Comunità nel tempo seguendone la sua evoluzione, è soggetta a
variazioni e adattamenti, delinea le modalità e le priorità della vita della Comunità.
3. Dal punto di vista organizzativo, la Carta di comunità prevede almeno:
a) un Magister, che rappresenta la Comunità e ne coordina le attività; il Magister può essere affiancato da un organo
collegiale ristretto denominato Magistero;
b) l’Assemblea di comunità, che elegge il Magister e se previsto il Magistero, garantisce la partecipazione di tutti gli
Adulti scout della Comunità ed esprime la partecipazione comunitaria ai momenti decisionali dei livelli nazionale e
regionale;
c) un tesoriere, con il compito di redigere il rendiconto annuale.
Art. 12
(Nuove Comunità)
1. Coloro i quali intendono formare una nuova Comunità redigono un atto costitutivo e fanno richiesta al Consiglio
regionale che, dopo averla valutata, la invia al Comitato esecutivo nazionale.
Art. 13
(Competenze del livello regionale)
1. Il livello regionale del Movimento di norma coincide con la Regione amministrativa; in tal caso è costituito da tutte
le comunità che hanno sede nella regione.
2. Il livello regionale ha le seguenti competenze:
a) rapporti con gli enti istituzionali, con la Conferenza Episcopale Regionale e con le rappresentanze sociali,
associative e politiche al livello regionale;
b) rapporti con le associazioni giovanili scout e guide a livello regionale;
c) sviluppo del Movimento sul proprio territorio;
d) attuazione, secondo le caratteristiche proprie della Regione, dell’indirizzo, programmatico pluriennale approvato
dall’Assemblea nazionale e del conseguente programma nazionale definito dal Consiglio nazionale;
e) verifica della applicazione della proposta educativa per adulti secondo i principi dello Scautismo e Guidismo,
come precisato dal livello nazionale;
e) realizzazione degli eventi di formazione ed animazione delegati dal livello nazionale;
f) ideazione, progettazione, realizzazione e verifica di iniziative, progetti, imprese ed eventi a livello regionale, purché
non in contrasto con quelle di carattere nazionale;
g) partecipazione alle iniziative, progetti, imprese ed eventi definiti dal livello nazionale secondo le modalità fissate
dal Consiglio nazionale;
h) verifica del censimento annuale di tutti i soci, raccolto tramite le Comunità, da trasmettere al livello nazionale
secondo le modalità previste dal Regolamento nazionale;
i) assistenza alle comunità per gli adempimenti connessi con l’iscrizione e l’appartenenza al Registro del Terzo
Settore.
Art. 14
(Organismi del livello regionale)
1. La regione si dota di un Regolamento applicativo per organizzare e realizzare i propri compiti. Tale regolamento è
ratificato dal Consiglio nazionale per la verifica di coerenza con il Patto comunitario e con il presente Statuto.
2. L’Assemblea regionale:
a) garantisce la rappresentanza democratica di tutti gli adulti scout e di tutte le Comunità e l’espressione di tutte le
sensibilità presenti in regione; possono essere previste forme di partecipazione delegata, con le modalità e nei limiti
previsti dal Regolamento nazionale;
b) elegge il Segretario regionale e può eleggere, secondo quanto previsto dal Regolamento, altri Adulti Scout che lo
coadiuvano;
c) esprime la partecipazione regionale ai momenti decisionali del livello nazionale e può proporre candidature per il
rinnovo degli organismi nazionali, come previsto dal Regolamento nazionale;
d) il Segretario regionale ha la rappresentanza legale del Movimento al livello regionale, ne coordina le attività
nell’ambito delle competenze regionali ed assicura il collegamento tra le Comunità della regione e gli organismi
nazionali; in caso di assenza ed impedimento viene sostituito dal Vice Segretario da lui designato, la cui nomina è
effettuata dal Consiglio regionale;
e) il Consiglio regionale è costituito dai Magistri delle Comunità e dagli eventuali altri Adulti Scout eletti, collabora
con il Segretario e rappresenta in via continuativa le Comunità e tutte le istanze del Movimento sul territorio.
2. Le regioni, per meglio operare, possono articolarsi in ulteriori strutture (zone, aree diocesane, ecc.) le cui
denominazioni, compiti e responsabilità sono definiti dal Consiglio regionale ma che non possono avere
rappresentanza ufficiale, né interna né esterna al movimento.
Art. 15
(Competenze del livello nazionale)
1. Sono competenze esclusive del livello nazionale:
a) i rapporti con gli enti istituzionali, con la Conferenza Episcopale Italiana e con le rappresentanze sociali,
associative e politiche al livello nazionale;
b) i rapporti con le associazioni giovanili scout e guide al livello nazionale;
c) i rapporti internazionali dello Scautismo e del Guidismo ed in particolare con le organizzazioni internazionali
dell’I.S.G.F.;
d) la definizione del metodo educativo per adulti secondo i principi dello Scautismo e del Guidismo;
e) la definizione dei programmi e la realizzazione degli eventi di formazione ed animazione, nonché la realizzazione
degli eventi di formazione ricorrente e al ruolo;
f) l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e la verifica di iniziative, progetti, imprese ed eventi nazionali;
g) le politiche generali per le pubbliche relazioni, la comunicazione e la stampa del Movimento;
h) la raccolta del censimento annuale dei soci e delle Comunità, con le modalità previste dal Regolamento.
2. La realizzazione di quanto previsto al comma 1 o di attività connesse a specifiche competenze può essere delegata
al livello regionale secondo modalità, forme e limiti specificati nel Regolamento.
3. Il M.A.S.C.I. nazionale svolge attività di monitoraggio dell’attività dei diversi livelli associativi, anche sotto forma
di autocontrollo e di assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 41 del Codice del Terzo Settore.
Art. 16
(Organismi del livello nazionale)
1. Al fine di realizzare i compiti di cui all’articolo 15, gli organismi operanti al livello nazionale sono:
a) l’Assemblea nazionale;
b) il Presidente nazionale;
c) il Consiglio nazionale;
d) il Segretario nazionale;
e) il Comitato esecutivo nazionale;
f) l’Organo di controllo;
g) l’Assistente ecclesiastico nazionale.
Art. 17
(Assemblea nazionale)
1. L’Assemblea nazionale, cui può assistere ogni socio, è formata dai delegati degli Adulti scout, dai componenti del
Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo nazionale e dagli Assistenti ecclesiastici regionali.
2. L’Assemblea:
a) approva lo Statuto ed il Patto comunitario;
b) discute e approva l’Indirizzo programmatico pluriennale, nel rispetto del Patto comunitario e dello Statuto;
c) discute ed approva specifici documenti di interesse generale per il Movimento;
d) sulla base delle candidature proposte con le modalità previste dal Regolamento, elegge con distinte votazioni il
Presidente nazionale, dieci componenti del Consiglio nazionale, il Segretario nazionale e l’organo di controllo.
2. L’Assemblea nazionale è convocata dal Presidente nazionale, in via ordinaria, ogni tre anni; può essere convocata,
in via straordinaria, su richiesta del Consiglio nazionale o di almeno un terzo delle Comunità censite.
3. Le modifiche allo Statuto e al Patto comunitario potranno essere approvate sia nel corso di un’Assemblea nazionale
ordinaria sia in un’Assemblea nazionale straordinaria.
4. L’Assemblea nazionale è validamente costituita con la presenza di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi, considerando voti espressi anche le astensioni.
6. Il Presidente nazionale ed il Segretario nazionale sono eletti con il voto della maggioranza assoluta dei componenti
l’Assemblea nazionale.
7. L’Assemblea nazionale è presieduta da un Presidente eletto tra i partecipanti.
Art. 18
(Presidente nazionale)
1. Il Presidente nazionale è il garante del rispetto dello Statuto a tutti i livelli: garantisce e rappresenta l’unità del
Movimento, ha la rappresentanza legale del M.A.S.C.I. a tutti gli effetti, si può pronunciare pubblicamente a nome
del Movimento, in caso di necessità ed urgenza, su problemi di particolare rilevanza; è l’autorità deputata a dirimere
le controversie che dovessero nascere all’interno del Movimento; convoca l’Assemblea nazionale e convoca e presiede
il Consiglio Nazionale.
2. Su richiesta del Consiglio nazionale o di una Regione dirime controversie e diversità di interpretazione relative allo
Statuto e per questo compito si avvale dell’assistenza di due Adulti scout nominati dal Consiglio nazionale.
3. Nel corso dell’Assemblea nazionale svolge la relazione sullo stato generale del Movimento ed in particolare
sull’attuazione dell’indirizzo programmatico pluriennale.
4. Partecipa senza diritto di voto ai lavori del Comitato esecutivo, ove rappresenta anche il Consiglio nazionale e ne
tutela le decisioni. Solo per giustificati motivi può sospendere gli atti del Comitato esecutivo e rinviarli all’esame del
Consiglio nazionale.
5. Interviene qualora iniziative a carattere regionale ed interregionale risultino in contrasto con le norme dello Statuto
o del Patto comunitario o con l’indirizzo programmatico pluriennale.
6. Ratifica le Carte di comunità verificandone la rispondenza allo Statuto e al Patto comunitario.
7. Il Vice Presidente nazionale, su proposta del Presidente, viene nominato dal Consiglio nazionale tra i suoi
componenti eletti, nella prima riunione dopo l’Assemblea nazionale. In caso di assenza ed impedimento il Presidente
viene sostituito dal Vice Presidente che, in caso di decadenza del Presidente, è anche chiamato a guidare il movimento
fino alla scadenza prevista.
Art. 19
(Segretario nazionale)
1. Il Segretario nazionale convoca e presiede il Comitato esecutivo, del quale sceglie fino a sei componenti secondo
le norme previste dal presente Statuto. In particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e
del Comitato esecutivo ed assicura il collegamento tra gli organi centrali del Movimento e quelli periferici. Stimola e
coordina, altresì, le attività di tutti i componenti del Comitato esecutivo.
2. Il Vice Segretario nazionale, su proposta del Segretario, viene nominato dal Consiglio nazionale tra i componenti
dell’esecutivo che non hanno cariche specifiche, nella prima riunione dopo l’Assemblea nazionale. In caso di assenza
ed impedimento il Segretario viene sostituito dal Vice Segretario che è anche chiamato a guidare il Comitato esecutivo,
fino alla scadenza prevista, in caso di decadenza del Segretario.
Art. 20
(Assistenti ecclesiastici)
1. L’Assistente ecclesiastico nazionale, nominato dalla competente Autorità ecclesiastica su una terna di nomi eletti
dal Consiglio nazionale, collabora con gli organi direttivi del Movimento partecipando alla vita del Consiglio nazionale
e del Comitato esecutivo.
2. L’Assistente ecclesiastico regionale, nominato dalla competente Autorità ecclesiastica su una terna di nomi eletti
dal Consiglio regionale, collabora con gli organi direttivi del Movimento partecipando alla vita degli stessi a livello
regionale.
3. L’Assistente ecclesiastico di comunità è scelto dalla stessa comunità tra i presbiteri, i diaconi, le religiose o i religiosi
che siano in essa iscritti.
Art.21
(Consiglio nazionale)
1. Il Consiglio nazionale è costituito dai seguenti membri di pieno diritto:
a) il Presidente nazionale;
b) il Segretario nazionale;
c) dieci Consiglieri nazionali eletti dall’Assemblea nazionale;
d) i Segretari regionali ed i Commissari regionali eventualmente designati.
2. Partecipano altresì al Consiglio nazionale con diritto di intervento:
a) l’Assistente ecclesiastico nazionale;
b) l’Adulto scout del M.A.S.C.I. che sia membro del Comitato mondiale dell’I.S.G.F.;
c) il Segretario internazionale;
d) l’Amministratore;
e) il Responsabile della comunicazione;
f) l’Organo di controllo;
g) possono essere invitati a parteciparvi gli altri componenti del Comitato esecutivo o i responsabili di eventuali
incarichi nazionali.
3. Ogni Consigliere nazionale esprime il proprio parere secondo le convinzioni maturate senza vincolo di mandato.
4. Il Consiglio nazionale si riunisce di norma almeno tre volte all’anno su convocazione del Presidente nazionale, in
via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sue riunioni sono valide con la presenza del
Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le decisioni sono
assunte a maggioranza dei voti espressi, inclusi i voti di astensione. Il Consiglio nazionale può svolgersi anche via
web.
5. Salvo quant’altro previsto dallo Statuto, il Consiglio nazionale:
a) provvede, sulla base dell’Indirizzo programmatico pluriennale, ad individuare ed orientare le attività e le iniziative
da sviluppare in campo nazionale; ne affida al Comitato esecutivo la realizzazione e ne controlla periodicamente lo
stato di attuazione;
b) approva il piano di comunicazione predisposto dal Responsabile della comunicazione insieme al Comitato
esecutivo e ne controlla periodicamente l’attuazione;
b) segue la vita delle Regioni anche con riferimento all’indirizzo programmatico pluriennale ed al programma
nazionale;
c) decide l’ordine del giorno dell’Assemblea nazionale e fornisce specifiche indicazioni al Comitato esecutivo circa
l’organizzazione della stessa;
d) elabora indirizzi per il comitato esecutivo circa l’impostazione delle attività di carattere nazionale;
e) approva le norme regolamentari per l’attuazione dello Statuto;
f) elegge una terna di nomi da sottoporre alla Conferenza Episcopale Italiana per la nomina dell’Assistente
ecclesiastico nazionale;
g) decide, in via ordinaria, sulle questioni di importanza nazionale che incidono sulla vita del Movimento e si
pronuncia, anche pubblicamente, su aspetti di particolare rilevanza in campo civile, politico ed ecclesiale;
h) approva annualmente i bilanci preventivo e consuntivo, secondo quanto previsto dal Regolamento;
i) determina, almeno tre mesi prima della fine dell’anno, l’entità della quota associativa dovuta dai soci per l’anno
successivo;
l) provvede alla promozione, regolamentazione e controllo delle imprese del M.A.S.C.I. e delle società, associazioni,
fondazioni emanazione del M.A.S.C.I. e nomina i responsabili delle imprese nazionali, di cui ascolta la relazione una
volta all’anno;
m) approva la nomina di un massimo di sei componenti del Comitato esecutivo designati dal Segretario nazionale;
n) conferisce, su designazione congiunta del Presidente nazionale e del Segretario nazionale, l’incarico
all’Amministratore, al Segretario internazionale, al Responsabile della comunicazione, scelti tra persone di indiscussa
competenza e professionalità, che prendono parte ai lavori del Consiglio nazionale e sono membri effettivi del
Comitato esecutivo con i compiti specifici loro attribuiti;
o) ratifica, su designazione del Presidente nazionale, la nomina del Vice Presidente nazionale scelto tra i Consiglieri
nazionali eletti e, su designazione del Segretario nazionale, del Vice Segretario nazionale scelto tra i componenti del
Comitato esecutivo;
p) nomina due Adulti scout che hanno il compito di assistere il Presidente nazionale nel dirimere controversie e
diversità di interpretazione dello Statuto;
q) nomina i Commissari regionali per i compiti previsti all’articolo 33, comma 3, del presente Statuto;
r) propone le candidature del M.A.S.C.I. agli organismi internazionali;
s) ratifica i Regolamenti regionali verificandone la rispondenza allo Statuto e al Patto comunitario.
6. L’organizzazione e le modalità di lavoro del Consiglio nazionale sono regolate da apposite norme del Regolamento.
Art. 22
(Comitato esecutivo)
1. Il Comitato esecutivo nazionale è costituito dai seguenti membri di pieno diritto:
a) il Segretario nazionale che lo convoca e lo presiede;
b) l’Assistente ecclesiastico nazionale;
c) fino a sei componenti, scelti dal Segretario nazionale tra gli Adulti Scout soci del movimento e approvati dal
Consiglio Nazionale;
d) l’Amministratore, il Segretario internazionale, il Responsabile della comunicazione.
2. I responsabili di eventuali particolari incarichi definiti dal Consiglio Nazionale in riferimento al programma
nazionale pluriennale, nel numero massimo di due, partecipano al Comitato esecutivo per la durata dell’incarico.
3. Il Presidente nazionale partecipa con diritto di intervento a tutte le sedute del Comitato esecutivo.
4. Il Comitato esecutivo assegna ad ogni suo membro incarichi specifici secondo le esigenze e i programmi del
Movimento.
5. Salvo quanto altro previsto dallo Statuto, il Comitato esecutivo:
a) dà costante impulso alla vita del Movimento, attuando il programma nazionale secondo le indicazioni del
Consiglio nazionale;
b) raccoglie le esperienze significative di servizio, educazione permanente e catechesi per adulti realizzate dalle
Comunità e le diffonde a tutto il Movimento, d’intesa con i Segretari regionali;
c) esamina ed approva gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi predisposti dall’Amministratore, prima che
vengano sottoposti all’approvazione definitiva del Consiglio nazionale;
d) esamina ed approva il “rapporto sulle relazioni internazionali e la mondialità” predisposto dal Segretario
internazionale, prima che venga sottoposto all’approvazione definitiva del Consiglio nazionale;
e) esamina ed approva il piano della comunicazione, prima che venga sottoposto all’approvazione del Consiglio
nazionale;
f) registra le Comunità, i Magister, i Segretari regionali;
g) raccoglie e valorizza le esperienze dell’attività più significative delle Comunità delle diverse regioni;
h) provvede al censimento annuale dei soci e delle Comunità del M.A.S.C.I.;
i) cura, d’intesa con i Segretari regionali, lo sviluppo del Movimento.
6. Il Comitato esecutivo opera in modo collegiale. Le sue riunioni sono valide con la presenza del Segretario nazionale
e del Presidente nazionale o di chi ne fa le veci e di almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le
delibere del Comitato esecutivo vengono assunte con la maggioranza della metà più uno dei partecipanti,
considerandosi voti espressi anche le astensioni. In caso di parità, il voto del Segretario nazionale è determinante.
7. Il Comitato esecutivo relaziona periodicamente al Consiglio, e se richiesto alla prima riunione programmata,
sull’attività svolta o in merito a particolari progetti deliberati dal Consiglio nazionale.
Art. 23
(Amministratore)
1. I compiti assegnati all’Amministratore sono:
a) la gestione economico-finanziaria in conformità dei deliberati del Consiglio nazionale;
b) la predisposizione ogni anno degli schemi dei bilanci preventivo e consuntivo sottoponendoli alla preventiva
approvazione del Comitato esecutivo e successivamente del Consiglio nazionale;
c) il compiere tutte le operazioni occorrenti all’espletamento del suo incarico, comprese l’apertura e la chiusura dei
conti correnti bancari e postali con cui operare.
2. L’Amministratore è dispensato dal prestare cauzione.
3. Su sua proposta, il Consiglio nazionale nomina tra i soci un Tesoriere.
Art. 24
(Bilanci)
1. L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il M.A.S.C.I. adotta a ciascun livello territoriale un rendiconto o un bilancio nelle forme previste dall’articolo 13
del Codice del Terzo settore;
3. Il M.A.S.C.I. adotta altresì un bilancio sociale, ad ogni livello, al ricorrere dei requisiti di cui all’articolo 14 del Codice
del Terzo settore.
Art.25
(Organo di controllo e organo di revisione)
1. L’Assemblea provvede alla scelta della tipologia dell’Organo di controllo e ne nomina i componenti, solo al
verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 30 del Codice del Terzo Settore. Può essere monocratico o costituito da
tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice
civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397,
comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere
posseduti da almeno uno dei componenti.
2. L’Organo di controllo:
a) vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta
che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’articolo 14 del Codice del Terzo Settore, sia stato redatto
in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.
3. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e può chiedere agli amministratori
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Al superamento dei limiti di cui all’articolo 31 del Codice del Terzo Settore, può esercitare, su decisione
dell’Assemblea, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti
nell’apposito registro.
Art. 26
(I Rapporti di lavoro)
1. Il M.A.S.C.I., a ciascun livello, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
di altra natura, anche dei propri associati, che cessano di essere considerati volontari, solo quando ciò sia necessario
ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei
lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al cinque per
cento del numero degli associati per il livello interessato.
2. È assicurato il rispetto di quanto previsto dall’articolo 16 del Codice del Terzo settore.
Art. 27
(Volontari associati e assicurazione obbligatoria)
1. Il M.A.S.C.I., nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri
associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né
indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’articolo 17 del Codice del Terzo Settore. L’attività
del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività
prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa, nei limiti stabiliti dal
Codice del Terzo Settore.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria
attività volontaria.
5. Il M.A.S.C.I. assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di
volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’articolo 18 del Codice del Terzo Settore.
6. Il M.A.S.C.I. iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Art. 28
(Rapporti internazionali)
1. Il M.A.S.C.I partecipa attivamente alla vita ed allo sviluppo dell’I.S.G.F.
2. Il Presidente nazionale ed il Segretario internazionale, salvo gravi impedimenti, sono membri della delegazione
italiana nelle diverse istanze dell’I.S.G.F.
3. Il Segretario internazionale, secondo quanto previsto dalle norme dell’I.S.G.F., garantisce il collegamento costante
ed operativo con i diversi livelli dell’I.S.G.F. e promuove le iniziative dell’I.S.G.F. nell’ambito del Movimento.
Art. 29
(Educazione alla mondialità e alla pace)
1. Il M.A.S.C.I. è impegnato a sviluppare l’educazione alla mondialità ed a promuovere lo scautismo ed il guidismo
nel mondo.
2. Il M.A.S.C.I. è impegnato a promuovere, secondo le indicazioni di Baden-Powell, l’educazione alla pace ed a fare
del Movimento e di tutta l’I.S.G.F. un grande Movimento mondiale per la pace e la comprensione tra i popoli.
3. Il M.A.S.C.I. è impegnato a promuovere e sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo.
4. Il M.A.S.C.I. è aperto all’accoglienza ed al dialogo, e attraverso le sue strutture e le Comunità è attento ad
interloquire con le persone di origine straniera e le comunità di migranti presenti nel territorio.
5. Il M.A.S.C.I. ad ogni livello condivide, partecipa, promuove, realizza con tutti gli uomini di buona volontà,
individualmente o comunque organizzati, progetti ed iniziative per la pace.
Art. 30
(Iniziative promosse dal M.A.S.C.I.)
1. Per l’attuazione di proprie iniziative o per altre finalità specifiche il M.A.S.C.I. può dar vita a società, associazioni e
fondazioni secondo le norme del Codice del Terzo Settore. Le modalità di relazione con il Movimento di tali enti
sono definite nel Regolamento.
2. Le regioni e le Comunità partecipano, secondo programmi concordati in sede di Consiglio nazionale, alla
realizzazione delle iniziative od imprese a carattere nazionale.
Art. 31
(Rapporti con le altre associazioni)
1. Nello spirito della Costituzione dell’I.S.G.F. il Movimento assicura il collegamento con la F.I.S., l’AGESCI e con
tutte le realtà che si rifanno ai principi ed al metodo scout. Il Comitato Esecutivo cura l’attuazione del collegamento
secondo gli indirizzi del Consiglio nazionale.
2. Il Movimento assicura il collegamento con tutte le realtà associative cattoliche, di altre confessioni e laiche che si
ispirano agli stessi principi educativi e di solidarietà, cooperazione e democrazia; in tal senso può partecipare a quelle
esperienze come Consulte e Forum che rappresentano luoghi di incontro dell’associazionismo.
Art. 32
(Incarichi associativi elettivi)
1. Tutti gli incarichi associativi elettivi hanno durata di tre anni, rinnovabili per un solo triennio successivo.
2. Tutti gli incarichi associativi sono svolti in modo volontario e gratuito.
Art. 33
(Il presente Statuto e il Regolamento)
1. Lo Statuto è identico per ogni livello associativo e conforme alle prescrizioni nazionali. Non può esistere altro
documento a rappresentare la realtà del M.A.S.C.I..
2. Gli Adulti Scout, qualunque ruolo ricoprano, le Comunità e le Regioni che non rispettino lo Statuto o il Patto
comunitario, si pongono a tutti gli effetti fuori dal Movimento.
3. In caso di inadempienza dello Statuto da parte di una Regione, il Presidente nazionale rivolge un richiamo agli
organi regionali; in caso di permanenza dell’inadempienza il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente
nazionale, dichiara decaduto il Segretario regionale ed il Consiglio regionale e nomina un Commissario regionale con
l’incarico di ristabilire una situazione di conformità allo Statuto e di convocare entro sei mesi l’Assemblea regionale
per rieleggere gli organismi regionali ordinari.
4. Modifiche allo Statuto:
a) lo Statuto ed il Patto comunitario possono essere modificati con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti
espressi dai votanti, intendendosi per voti espressi anche le astensioni;
b) le modifiche allo Statuto e al Patto comunitario sono proposte dagli organi collegiali delle Comunità e delle
Regioni, dal Consiglio nazionale e dal Comitato esecutivo nazionale secondo le procedure previste dal Regolamento.
Successivamente il Consiglio nazionale opera per giungere, in accordo con i proponenti, ad un testo unificato o a
poche alternative;
c) le proposte di modifica da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nazionale devono essere rese note al
Movimento, a cura del Presidente nazionale, almeno 90 giorni prima della data di inizio dell’Assemblea nazionale.
5. Regolamento:
a) le norme di applicazione dello Statuto sono contenute nell’apposito Regolamento approvato dal Consiglio
nazionale;
b) il Regolamento contiene altresì, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le norme necessarie per disciplinare la
vita ordinaria del Movimento, a tutti i livelli;
c) le norme regolamentari sono approvate e modificate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai
partecipanti al Consiglio nazionale, intendendosi per voti espressi anche le astensioni.
6. Le proposte di modifica del Regolamento vengono rese note al Consiglio nazionale, a cura del Presidente nazionale,
almeno venti giorni prima della seduta nella quale verranno discusse.
Art. 34
(Incompatibilità e requisiti morali)
1. Il M.A.S.C.I. riconosce il valore della politica intesa come servizio, ed incoraggia, nel rispetto assoluto delle opzioni
personali, l’impegno politico diretto dei soci.
2. A salvaguardia dell’autonomia del Movimento, gli incarichi di Presidente nazionale, Segretario nazionale e
Segretario regionale sono incompatibili con candidature ad elezioni regionali, nazionali ed europee.
3. La candidatura opera come causa di sospensione dall’incarico, l’elezione come causa di decadenza. Ove il candidato
o eletto sia il Presidente nazionale o il Segretario nazionale, verrà sostituito rispettivamente dal Vice Presidente
nazionale o dal Vice Segretario nazionale fino alla scadenza dell’incarico; se si tratta del Segretario regionale, questi
viene temporaneamente sostituito, al momento della candidatura, dal Vice Segretario regionale il quale, in caso di
avvenuta elezione, convoca entro trenta giorni l’Assemblea regionale per la nomina di un nuovo Segretario regionale.
4. Un Adulto scout può ricoprire nello stesso momento uno solo degli incarichi elettivi previsti dallo Statuto. Il ruolo
di membro del Consiglio nazionale è incompatibile, salvo che per il Segretario nazionale, con quello di componente
del Comitato esecutivo.
5. I componenti eletti ad ogni livello non debbono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che
comportano l’interdizione dai pubblici uffici.
Art. 35
(La sede)
1. Il livello nazionale del Movimento ha sede in Roma.
2. Ogni altro livello del movimento sceglie la propria sede.
Art. 36
(Destinazione dei beni in caso di scioglimento)
1. In caso di scioglimento del M.A.S.C.I., per qualunque causa, il patrimonio è devoluto, ai sensi dell’articolo 9 del
Codice del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore individuati nella delibera di scioglimento o alla Fondazione
Italia Sociale.
2. In caso di scioglimento di una Comunità iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore i beni esistenti, al
netto delle passività, sono devoluti alla regione di appartenenza, se iscritta al predetto Registro, ovvero al M.A.S.C.I.
nazionale, salvo diversa volontà espressa.
3. In caso di scioglimento di una Regione iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i beni esistenti, al
netto delle passività, verranno devoluti al M.A.S.C.I. nazionale.
Art. 37
(Iscrizione al registro del TS)
1. Nel caso in cui una Comunità non possegga i requisiti per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
quale ente appartenente alla rete del M.A.S.C.I. o non intenda costituirsi come ente del Terzo Settore, essa non può
aggiungere l’acronimo APS, mantenendo la denominazione di Comunità e restando titolare, così come i soci ad essa
appartenenti, di tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Statuto.
2. Nel caso in cui una Regione non possegga i requisiti per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
quale ente appartenente alla rete del M.A.S.C.I., essa non può aggiungere l’acronimo APS e opera come articolazione
funzionale del livello nazionale, mantenendo la denominazione di Regione e restando titolare di tutti i diritti e gli
obblighi previsti dal presente Statuto.
Art. 38
(Rinvio)
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Codice del terzo
settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Art. 39
(Entrata in vigore)
1. Lo Statuto entra in vigore con la sua pubblicazione sulla rivista associativa.

 

 

 

Regolamento  Nazionale del MASCI

REGOLAMENTO NAZIONALE
Approvato dal C. N. il 10/02/2023
TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE DEL MOVIMENTO
Sezione I – L’Adulto Scout
Art. 1 – Soci
1. Sono Soci del Movimento gli Adulti Scout (AS) che sono censiti in una Comunità.
2. Chi aspira a diventare Socio ne fa richiesta al Magister della Comunità cui chiede di appartenere; diventa Socio quando è
censito in essa.
3. La cessazione del rapporto sociale avviene per le cause previste dall’art. 8 dello Statuto. Le dimissioni volontarie sono
presentate al Magister della propria Comunità.
4. Gli Adulti Scout che non hanno pronunciato in precedenza la Promessa Scout la dovranno fare nella Comunità di
appartenenza secondo le modalità e le tradizioni di questa. Il nuovo socio che ha già pronunciato la Promessa scout la
rinnoverà.
5. Il testo della Legge e della Promessa scout in utilizzo nel Masci si ispira a quello del movimento mondiale degli scout in
Allegato 2
Art. 2 – Distintivo ed uniforme
1. I Soci del M.A.S.C.I. si qualificano con il distintivo ed il fazzolettone di foggia e colore approvati dall’ISGF.
2. Il distintivo dell’ISGF, in stoffa, è cucito al centro della tasca sinistra della camicia o della polo e, in metallo o plastica, è
appuntato sul maglione in posizione corrispondente al distintivo della camicia.
3. Qualora la Comunità lo ritenga opportuno, i Soci possono indossare, nelle attività comunitarie o di servizio, una uniforme
scout completa costituita da:
– camicia di colore grigio con due tasche a toppa con pattina o polo dello stesso colore;
– pantaloni lunghi o gonna di velluto millerighe di colore blu;
– maglione di lana di colore blu;
– giacca impermeabile di colore blu;
– cintura scout con fibbia del MASCI o, eventualmente, dell’associazione giovanile scout di provenienza;
– distintivo di Comunità, di stoffa rettangolare e convessa (sfondo verde con scritta in giallo) riportante il nome della
località ed il numero progressivo di Comunità, posizionato sul margine superiore della manica destra della camicia o della
polo;
– distintivo di Regione, di stoffa rettangolare, posizionato sulla manica destra della camicia o della polo, sotto il distintivo
di Comunità.
4. Non sono ammessi altri distintivi all’infuori di quelli di cui sopra e di quelli, eventualmente, di un singolo evento, ma solo per
il periodo dell’evento stesso.
5. Il Consiglio nazionale può deliberare, a maggioranza semplice, l’adozione di altri distintivi.
6. Spetta ai singoli Consigli Regionali definire l’emblema contenuto nel distintivo di Regione.
Sezione II – Identità visiva del Movimento
Art. 3 – Logo e acronimo del Movimento e loro utilizzo
1. L’identità visiva del Movimento è espressa dal logo rappresentato nella configurazione grafica di cui all’allegato
1. Esso racchiude l’acronimo e il simbolo di cui all’articolo 1 dello Statuto.
2. Gli organi del livello nazionale del Movimento impiegano il logo nelle loro attività e comunicazioni, anche rivolte
all’esterno del Movimento.
3. Gli organi del livello regionale impiegano il logo, accompagnato dalla denominazione della rispettiva Regione, nelle loro
attività e comunicazioni, anche rivolte all’esterno del Movimento
4. Le Comunità impiegano il logo, accompagnato dalla rispettiva denominazione di comunità, nelle loro attività e
comunicazioni, anche rivolte all’esterno del Movimento.
5. Ogni altro impiego del logo, purché compatibile con i principi e i valori espressi dallo Statuto e dal Patto Comunitario,
deve essere autorizzato dal Comitato esecutivo nazionale, secondo linee guida stabilite dal Consiglio nazionale.
6. I diversi livelli del Movimento che autonomamente sono iscritti al Registro nazionale del terzo settore (RUNTS)
aggiungono nella intestazione dei loro atti al riferimento del singolo ente l’acronimo APS o l’espressione per esteso
«associazione di promozione sociale» secondo quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto.
Sezione III – La Comunità
Art. 4 – Censimenti e quote associative
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Magister invia al Comitato esecutivo nazionale, con le modalità stabilite dal Consiglio
nazionale, il censimento dei soci della propria Comunità per l’anno successivo, accompagnato dal versamento dell’intera
quota associativa, come determinata dal Consiglio nazionale. Contestualmente il Magister invia, con le medesime modalità,
copia del censimento al Segretario Regionale; il Consiglio Regionale, tramite il Segretario Regionale, ha trenta giorni di
tempo per opporsi in modo motivato al censimento della Comunità, che altrimenti è accolto dal Comitato esecutivo nazionale.
2. Fino al 30 giugno di ciascun anno possono essere inviati eventuali censimenti suppletivi, con le stesse modalità di cui al
comma 1.
3. Le Comunità di nuova costituzione possono essere censite, versando l’intera quota associativa, in qualsiasi momento
dell’anno, con richiesta trasmessa dal Segretario Regionale unitamente alla valutazione espressa dal Consiglio Regionale.
4. Entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, da parte del Comitato esecutivo, dell’opposizione al censimento espressa
dagli Organi Regionali, le Comunità od i gruppi promotori di Comunità nuove possono, tramite il proprio rappresentante,
inoltrare ricorso motivato in forma scritta al Presidente nazionale per la decisione definitiva, che verrà emanata entro i
sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso.
Art .5 – Nuove Comunità
1. Coloro i quali, in numero non inferiore a sette, intendono costituire una nuova Comunità, ne fanno richiesta al Consiglio
regionale di appartenenza geografica, inviandola al Segretario regionale, redigendo preventivamente un Atto Costitutivo.
2. Il Segretario Regionale trasmette la richiesta al Comitato esecutivo nazionale entro tre mesi, allegando il parere del Consiglio
regionale.
3. Il Comitato esecutivo nazionale registra la nuova comunità ovvero, in caso di valutazione negativa, entro un mese, rimanda
la domanda alla Regione per ulteriori va lutazioni.
Art. 6 – La Comunità dei Foulards Blancs (F.B.)
1. Il Movimento riconosce la Comunità Scout Italiana Foulards Blancs.
2. Il Movimento censisce come soci coloro che, fatta la scelta di servizio della Comunità Italiana Foulards Blancs, intendono
impegnarsi nel Movimento aderendo agli ideali ed ai valori dello Scautismo degli adulti espressi nel Patto Comunitario e
nello Statuto.
3. Il censimento avviene nelle Comunità locali di cui i Foulards Blancs divengono soci attivi.
4. I Soci che fanno parte della Comunità Italiana dei Foulards Blancs possono indossare sull’uniforme M.A.S.C.I. il
fazzolettone e i distintivi della Comunità FB.
Art.7 – Vita di Comunità
1. Ogni Comunità redige la propria Carta di Comunità ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dopo un adeguato periodo di
preparazione, e di norma non oltre il biennio dalla data di costituzione della Comunità medesima; la verifica del Consiglio
regionale, di cui all’articolo 6 dello Statuto, deve precedere l’inoltro al Presidente nazionale per la ratifica.
2. La Carta deve contenere almeno:
– l’adesione esplicita al Patto Comunitario e allo Statuto del MASCI;
– le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento dell’Assemblea di Comunità, per gli adempimenti di cui
all’articolo 11 dello Statuto;
– le norme per il funzionamento dell’eventuale Magistero, se scelto dall’Assemblea;
– eventuali precisazioni sui compiti del Tesoriere.
3. La Carta di Comunità può prevedere la diarchia (attribuzione congiunta a un uomo e a una donna) per il servizio di Magister.
Ove non diversamente previsto dai Regolamenti regionali, la diarchia si esprime come unità singola nella rappresentanza e nel
voto in seno al Consiglio regionale.
4. La Comunità assume il nome della località di costituzione. Le comunità della stessa località aggiungeranno al
nome il numero progressivo di costituzione, assegnato dal Nazionale. È possibile inoltre aggiungere una denominazione
specifica.
5. Il Comitato esecutivo invia alla nuova Comunità il diploma di registrazione e, recuperando il puro costo, la bandiera
dell’ISGF, con indicazione, in una etichetta cu- cita nell’angolo superiore sinistro, del numero di registrazione attribuito alla
Comunità.
6. La Comunità elegge democraticamente il proprio magister e l’eventuale magistero, secondo le modalità definite nella
propria Carta, e ne stende relativo verbale che è inviato al Consiglio regionale.
7. Ogni anno la Comunità approva il rendiconto economico preparato dal tesoriere e ne invia copia al Segretario regionale
entro il 30 aprile
8. Il Magister rappresenta la Comunità anche all’esterno del Movimento e ne è il legale rappresentante.
Sezione IV- Del livello regionale
Art.8- Organismi e attribuzioni del livello regionale
1. Le Regioni redigono il loro Regolamento applicativo per organizzare e realizzare i propri compiti e regolare il
funzionamento degli organismi regionali, come previsto dall’articolo 14 dello Statuto.
2. Il Regolamento regionale è sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale che deve deliberare entro sei mesi dalla
ricezione della richiesta.
3. Il Regolamento regionale può prevedere la diarchia nell’attribuzione degli incarichi di servizio (attribuzione congiunta a un
uomo e a una donna del medesimo incarico). La diarchia si esprime come unità singola nell’esercizio del voto, nella
rappresentanza e nella spesa, secondo quanto previsto dallo Statuto per i singoli membri eletti operanti ai vari livelli.
4. Il Segretario Regionale rappresenta la Regione anche all’esterno del Movimento e ne è il legale rappresentante.
5. Il Consiglio regionale approva annualmente il rendiconto economico predisposto dal tesoriere e lo invia per conoscenza al
Comitato esecutivo nazionale entro il 30 aprile.
Art. 9 – Rinnovo degli incarichi e comunicazioni inerenti
1. Gli incarichi elettivi regionali sono rinnovati tra il 30 aprile ed il 30 giugno degli anni in cui essi scadono, salvo per quelli
che scadono nella seconda metà dell’anno, che sono rinnovati entro la fine dell’anno solare. I rinnovi successivi alla
scadenza naturale devono essere autorizzati dal Presidente nazionale.
2. I risultati delle elezioni nelle assemblee di Comunità sono comunicati, a cura del Magister, al Segretario Regionale e al
Comitato esecutivo nazionale, entro quindici giorni; nello stesso termine il Segretario Regionale comunica al Comitato
esecutivo nazionale i risultati delle elezioni nelle Assemblee Regionali, inviando copia del relativo verbale.
3. Nella prima riunione del Consiglio regionale dopo l’Assemblea elettiva, il Segretario regionale propone per la ratifica la
nomina del Vicesegretario, che sostituisce il Segretario impossibilitato per temporaneo impedimento. In caso di decadenza
del Segretario il Vicesegretario è chiamato a guidare la Regione fino alla Assemblea regionale elettiva da svolgersi entro sei
mesi.
Art. 10- Iniziative regionali
1. Al fine di facilitare la programmazione di eventi nazionali i Segretari Regionali comunicano al Comitato esecutivo nazionale
con congruo anticipo gli eventi regionali od interregionali previsti nei rispettivi programmi annuali.
Sezione V – Del livello nazionale
Art. 11 – Assemblea nazionale
1. Il Consiglio nazionale fissa la data e il luogo dell’Assemblea nazionale almeno un anno prima della data prevista per il suo
svolgimento e ne stabilisce l’ordine del giorno almeno cinque mesi prima di questa data. Nell’ultima sua riunione prima
dell’Assemblea, il Consiglio nomina altresì la Commissione per la Verifica delle Credenziali, costituita da un Presidente,
due Vice Presidenti e altri tre componenti, scelti tra i soci del Movimento, e stabilisce gli altri incarichi di servizio di cui
all’articolo 29, da pro porre all’Assemblea.
2. Gli adulti scout di ogni Comunità, ricevuta la convoca- zione, provvedono all’elezione del proprio delegato, in ragione di uno
per Comunità. Le Comunità danno comunicazione al Segretario Regionale dei nominativi dei Delegati eletti. Ove le
Comunità non provvedano all’elezione di un proprio Delegato, potranno assegnare la delega ad un Adulto Scout di un’altra
Comunità dandone notizia al Segretario Regionale. Qualora la Comunità non provveda alla nomina entro il sessantesimo
giorno prima della data di inizio dell’Assemblea, il Consiglio regionale, sentita la Comunità inadempiente, provvede ad
attribuire la delega ad un altro Adulto Scout della medesima regione. I Segretari Regionali comunicano al Comitato esecutivo
nazionale tali nominativi almeno trenta giorni prima della data di inizio dell’Assemblea nazionale.
3. I componenti del Consiglio nazionale, del Comitato esecutivo e gli Assistenti Ecclesiastici Regionali non possono essere
nominati Delegati, in quanto membri di diritto dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 17, comma 1, dello Statuto. I
componenti dell’Organo di controllo nazionali, che non siano Delegati, partecipano all’Assemblea nazionale con solo diritto
di parola sui problemi che riguardano le loro competenze.
4. La qualità di Delegato è certificata dal Segretario Regionale alla Commissione per la verifica delle credenziali.
5. Il Delegato impossibilitato a partecipare all’Assemblea può essere sostituito da un altro componente della pro- pria
Comunità. Ove non sia presente un altro Adulto Scout della Comunità del Delegato impossibilitato, il Segretario regionale
attribuisce la delega ad un altro Adulto Scout della medesima Regione comunicando la stessa al Presidente della
Commissione per la verifica delle credenziali, prima dell’inizio dell’Assemblea. Ciascun Delegato può rappresentare una
sola Comunità.
Art. 12 – Indirizzo programmatico.
1. I Consigli Regionali elaborano proposte per le linee di indi- rizzo programmatico pluriennale del Movimento – di cui all’articolo
17, comma 2, lettera b) dello Statuto – e le fanno pervenire, cinque mesi prima della data dell’Assemblea al Presidente nazionale;
il Presidente assegna le proposte a un Gruppo di lavoro che provvede ad ordinarle segnalando gli elementi di omogeneità e di
discordanza.
2. Il Consiglio nazionale esamina le proposte delle regioni e le integra con le proposte dei Consiglieri Nazionali.
3. Il Gruppo di lavoro procede quindi alla stesura di un testo definitivo, alla luce della discussione svolta in Consiglio. Il testo
sarà organizzato per punti, in modo da poter es- sere facilmente discusso ed eventualmente modificato dall’Assemblea.
4. Il Consiglio nazionale, nella riunione immediatamente precedente l’Assemblea, discute il testo proposto dal Gruppo di
lavoro e formula la proposta definitiva dell’Indirizzo programmatico, integrandola con quanto emerso dalla relazione del
Presidente.
5. Il testo della proposta di Indirizzo programmatico del Consiglio nazionale è inviato alle Regioni almeno 20 giorni prima
dell’inizio dell’Assemblea.
Art. 13 – Specifici documenti di interesse generale del Movimento
1. I Consigli Regionali e il Consiglio nazionale inviano al Comitato esecutivo nazionale, almeno 30 giorni prima dell’inizio
dell’Assemblea, specifici documenti di interesse generale del movimento, di cui all’art. 17, comma 2, lettera c) dello
Statuto.
2. Il Comitato esecutivo nazionale raccoglie i documenti di cui al comma 1 e li invia alle Regioni e alle Comunità almeno venti
giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.
Art 14 – Candidature ed elezione ad incarichi nazionali
1. Spetta al Consiglio nazionale ed a ciascuna Assemblea Regionale presentare le candidature per le cariche di cui all’articolo
17 dello Statuto.
2. Da parte di ogni soggetto proponente può essere indicato un solo candidato agli incarichi di Presidente nazionale, Segretario
nazionale e Organo di controllo e fino a tre candidati all’incarico di Consigliere nazionale.
3. Le candidature devono essere comunicate al Comitato esecutivo almeno quattro mesi prima della data di inizio
dell’Assemblea.
4. Almeno tre mesi prima della data dell’Assemblea nazionale, ogni candidato deve dichiarare al Comitato esecutivo
l’accettazione della candidatura per l’incarico al quale intende concorrere. Non si possono accettare candidature a più
incarichi.
5. Il Comitato esecutivo, verificato quanto disposto dall’art.34 dello statuto, verificati la qualità di socio dei candidati e la
loro accettazione, forma un elenco in ordine alfabetico, con l’indicazione della provenienza delle candidature e della
Comunità di appartenenza. Tale elenco deve essere comunicato a tutte le Comunità, ai componenti dei Consiglio nazionale e
agli Assistenti Ecclesiastici Regionali almeno trenta giorni prima dell’Assemblea.
6. Il Consigliere nazionale eletto o l’Adulto Scout nominato nel Comitato esecutivo decade dalle funzioni di Segretario
Regionale o di Magister. Ove un Consigliere nazionale o un Organo di controllo eletto accetti di far parte del Comitato
esecutivo, decade dall’incarico nazionale e gli subentra il primo dei non eletti.
Art. 15 – Del Presidente nazionale
1. Il Presidente, nell’evenienza in cui, per motivi di necessità ed urgenza, si sia pronunciato pubblicamente a nome del
Movimento, ne dà immediata notizia per posta elettronica ai Consiglieri Nazionali.
2. Il Presidente nazionale convoca l’Assemblea nazionale almeno cinque mesi prima della data stabilita, dando
comunicazione a tutte le Comunità ed ai Segretari
Regionali della data, del luogo e dell’ordine dei lavori stabiliti dal Consiglio nazionale.
3. Il Presidente dirime in via definitiva le controversie all’interno del Movimento, comprese quelle in merito all’interpretazione
dello Statuto, su ricorso degli interessati, che debbono necessariamente essere sentiti prima della decisione. Allo scopo si
avvale dell’assistenza di due Adulti Scout in funzione di consulenti, che vengono proposti dal Presidente e ratificati dal
Consiglio nazionale alla sua prima riunione dopo l’Assemblea nazionale. La durata dell’incarico dei consulenti del Presidente
è uguale a quella di quest’ultimo; essi sono sostituiti in caso di dimissioni o incompatibilità con le cariche del Movimento.
Le decisioni finali restano di esclusiva per tinenza e responsabilità del Presidente.
4. La relazione del Presidente all’Assemblea nazionale sullo stato generale del Movimento e sull’attuazione dell’indi- rizzo
programmatico è pubblicata su Strade Aperte e sul sito internet del Movimento e comunicata ai Segretari Regionali ed a
tutte le Comunità in formato elettronico almeno un mese prima dell’Assemblea nazionale.
5. Ove ricorrano importanti e giustificati motivi, il Presi- dente può sospendere gli atti del Comitato esecutivo. Tale decisione
è immediatamente comunicata per iscritto al Segretario nazionale e ai componenti del Consiglio nazionale, che la discuterà
nella prima riunione utile. Su richiesta del prescritto numero di Consiglieri, il Presidente convoca un Consiglio nazionale
straordinario per discutere della decisione.
6. In caso di iniziative a carattere regionale o interregionale in contrasto con le norme dello Statuto e del Patto Comunitario o
con l’indirizzo programmatico del Movimento, l’intervento del Presidente teso a sospendere dette iniziative ha luogo previa
consultazione degli Adulti Scout indicati al comma 3 del presente articolo.
Art. 16 – Dell’Assistente Ecclesiastico nazionale e regionale
1. La terna per la nomina dell’Assistente ecclesiastico nazionale da presentare alla Conferenza Episcopale Italiana è votata dal
Consiglio nazionale almeno tre mesi prima la scadenza del mandato dell’Assistente.
2. La terna per la nomina dell’Assistente ecclesiastico regionale da presentare alla Conferenza Episcopale Regionale
competente per territorio è votata dal Consiglio regionale relativo almeno tre mesi prima la scadenza del mandato
dell’Assistente.
Art. 17 – Del Consiglio nazionale
1. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale in seduta ordinaria almeno tre volte l’anno e, in via
straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; la convocazione, di norma, viene effettuata per posta
elettronica almeno venti giorni prima.
2. Il Presidente nazionale convoca la prima riunione del Consiglio nazionale entro il trentesimo giorno successivo alla conclusione
dell’Assemblea nazionale che lo ha eletto.
3. Il Presidente nazionale rende noti al CN i nominativi de- gli incaricati che ricoprono ruoli di rilevanza nazionale e degli adulti
scout che operano in sua vece
4. Il Comitato esecutivo può essere invitato dal Presidente Na zionale a partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale.
5. Le delibere del Consiglio nazionale sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali an- che le
astensioni.
6. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio nazionale su pro- posta dell’amministratore
Art.18 – Del Segretario nazionale e del Comitato esecutivo
1. Il Segretario nazionale comunica i nomi dei soci da lui designati come componenti il Comitato esecutivo, compreso quello
del Vice Segretario, nella prima riunione del Consiglio nazionale successiva all’Assemblea nazionale che lo ha eletto.
L’approvazione del Consiglio nazionale avviene contemporaneamente su tutti i nominativi pro- posti, a scrutinio segreto
salvo diversa delibera del CN
2. La nomina degli Adulti Scout che, a norma dell’art. 22, comma 2, dello Statuto sono, su progetto, componenti del
Comitato esecutivo a tempo determinato deve essere approvata dal Consiglio nazionale.
3. Il Comitato esecutivo si riunisce, anche via web, almeno quattro volte l’anno su convocazione del Segretario nazionale
contenente l’indicazione dell’ordine del giorno.
4. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando sono presenti il Presidente nazionale, il Segretario nazionale (o, in
sua assenza, il Vice Segretario) ed almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le delibere del Comitato
esecutivo sono adottate a maggioranza asso- luta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni. In caso di parità il voto
del Segretario nazionale o, in sua assenza, quello del Vice Segretario è determinante.
5. In seno al Comitato esecutivo è nominato un segretario verbalizzante con il compito di redigere il verbale delle discussioni
e delle deliberazioni assunte. Il Segretario nazionale cura la trasmissione dei verbali del Comitato esecutivo al Presidente
nazionale e al Consiglio nazionale.
6. L’opposizione degli organi regionali al censimento di una Comunità preesistente o la valutazione negativa della richiesta di
registrazione di una nuova Comunità determinano la sospensione delle richieste sino all’esito dell’eventuale ricorso
previsto dall’art.4 del presente regolamento. In tali ipotesi il Comitato esecutivo nazionale no- tifica alla Comunità od al
gruppo promotore di una nuova Comunità l’opposizione espressa dagli organi regionali, assicurandosi dell’avvenuta
ricezione della notifica e informandone il Segretario Regionale competente. Detta informativa potrà contenere i
suggerimenti che il Comitato esecutivo ritenesse opportuni. La mancata proposizione del ricorso o un suo esito negativo
impediscono di procedere al censimento e alla registrazione; in tal caso il Comitato esecutivo procede all’archiviazione
delle richieste ed alla restituzione delle quote.
7. La relazione prevista dall’art. 22, comma 7, dello Statuto va trasmessa ai membri del Consiglio nazionale almeno trenta
giorni prima della riunione nella quale dovrà es- sere discussa.
Sezione VI – Dei bilanci, delle quote associative e della copertura assicurativa dei soci
Art. 19 – Bilancio, quote associative e copertura assicurativa dei soci
1. Il Consiglio nazionale, su proposta dell’Amministratore e previo parere favorevole del Comitato esecutivo, approva entro
il mese di febbraio di ogni anno il bilancio preventivo e, successivamente, le variazioni alla previsione originaria nonché
eventuali spese straordinarie.
Il Consiglio nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno, sentita la relazione dell’Organo di controllo approva il bilancio
consuntivo dell’esercizio precedente redatto dall’Amministratore e munito del parere favorevole del Comitato esecutivo.
2. La bozza del bilancio consuntivo, la bozza del bilancio di previsione e le proposte di variazione alla previsione originaria o
di spese straordinarie, accompagnate da una relazione esplicativa, devono essere comunicate ai componenti del Consiglio
nazionale, a cura dell’Amministratore, dopo l’approvazione da parte del Comitato esecutivo, almeno venti giorni prima della
seduta nella quale verranno discusse.
3. Qualora il bilancio di previsione venga approvato ad esercizio iniziato, l’Amministratore è autorizzato, per ciascun titolo, ad
effettuare spese nel limite di un dodicesimo della previsione dell’anno precedente per ogni mese di gestione.
4. Il Consiglio nazionale determina, non oltre il mese di settembre di ogni anno, le quote associative per l’anno sociale
successivo. Possono essere stabilite quote diversificate per coppie, nuclei familiari e soci in servizio presso associazioni
scout giovanili.
5. Il Consiglio nazionale delibera sulle polizze assicurative a favore dei Soci, ivi comprese quelle obbligatorie previste dalla
normativa vigente.
Sezione VII – Del Terzo Settore
Art. 20 – Iscrizione al RUNTS
1. Il livello nazionale del M.A.S.C.I. può iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) con delibera del
Consiglio Nazionale e ricorrendone i presupposti, nella sezione APS.
2. Le Regioni e le Comunità del M.A.S.C.I. che scelgono di iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts)
dovranno tempestivamente comunicarlo all’Esecutivo nazionale indicando il numero di iscrizione, anche per permettere la
costituzione di una Rete associativa ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
Codice del Terzo settore
Art. 21 – Supporto per l’iscrizione al Runts
1. Il livello nazionale del M.A.S.C.I. si organizza per offrire supporto tecnico alle regioni e alle comunità in riferimento alle
procedure di iscrizione al Runts.
2. I livelli regionali si interfacciano con il livello nazionale e affiancano le comunità in riferimento all’iscrizione al Runts.
3. È cura dell’Esecutivo nazionale predisporre la modulistica per la documentazione necessaria per l’iscrizione dei diversi livelli
al Runts e comunicare entro il mese di febbraio di ogni anno, a tutte le regioni e comunità la modulistica per tutti gli
adempimenti statutari, in particolare:
– lo schema di atto costitutivo di una nuova comunità:
– lo schema del verbale per l’Assemblea regionale elet tiva e per l’Assemblea di comunità che elegge il Magister:
– lo schema del rendiconto finanziario annuale per le re gioni e per le comunità.
Art. 22 – Rete nazionale e adempimenti
Ogni Comunità e ogni Regione sono parte del Movimento e interagiscono come rete associativa nel rispetto dello Statuto e
del Regolamento del MASCI. Se si verificano i presupposti ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del Decreto Legislativo 3
luglio 2017, n. 117, le comunità e le regioni iscritte al RUNTS vanno a costi- tuire La Rete nazionale del MASCI.
1. Nel caso ricorrano violazioni del Regolamento o dello Statuto da parte di una Comunità viene coinvolto in prima istanza il
Segretario regionale competente, nel per- durare della situazione, dopo tre mesi si ricorre al Presi- dente nazionale per
quanto di sua competenza.
Art. 23 – Sede
1. Ogni Comunità e ogni Regione che si iscrive al Registro unico nazionale del terzo settore deve indicare la propria sede e
informarne tempestivamente il Segretario nazionale.
Sezione VIII – Della mondialità
Art.24 – Progetti di Cooperazione allo Sviluppo, imprese e gemellaggi internazionali.
1. Il Consiglio nazionale, i Consigli Regionali, le Assemblee di Comunità possono, in accordo con altre organizzazioni non
governative (nazionali o internazionali), promuovere progetti di cooperazione allo sviluppo, nonché imprese di livello
internazionale, o parteciparvi, e promuovere gemellaggi soprattutto con realtà in via di sviluppo.
2. Il Segretario Internazionale:
a. stimola e favorisce la partecipazione a tali attività;
b. fornisce alle Comunità ed alle Regioni informazioni sulle opportunità esistenti, sulle organizzazioni non governative
affidabili interessate a forme di collaborazione, sulle modalità per di realizzare e dare continuità ed efficacia a tali
attività;
c. invia all’Ufficio mondiale dell’ISGF la documentazione sulle attività alle quali partecipa il MASCI;
d. mantiene aggiornato l’archivio dei “Progetti di Cooperazione”, nonché l’archivio dei gemellaggi e delle imprese;
e. nella sua relazione annuale al Consiglio nazionale dedica a tali attività uno specifico capitolo.
Sezione IX – Delle imprese
Art.25 – Delle iniziative promosse dal M.A.S.C.I.
1. Le Imprese Nazionali del M.A.S.C.I. sono promosse dal Consiglio nazionale che può nominare un apposito incaricato per la
loro gestione il quale riferisce al Consiglio nazionale sullo stato dell’iniziativa almeno una volta l’anno.
2. Le società, le fondazioni e le associazioni di cui all’art.30, comma 1 dello Statuto sono costituite, secondo le norme stabilite
dal codice del Terzo Settore, con deliberazione del Consiglio nazionale, che ne definisce scopi e struttura organizzativa.
3. Gli statuti dei detti enti devono prevedere nei loro organi decisionali e di controllo la presenza maggioritaria di Soci del
M.A.S.C.I.; i Soci chiamati a farne parte sono indicati dal Consiglio nazionale.
4. Ogni anno il Responsabile di ogni ente illustra al Consiglio nazionale il bilancio d’esercizio e presenta un rap- porto sullo
stato dell’ente, sulle attività svolte e su quelle in programma.
Sezione X – Modifica del Regolamento
Art.26 – Modifica del Regolamento
1. Il presente Regolamento è modificato secondo la procedura prevista dall’art.33, comma 5, dello Statuto.

TITOLO II
LAVORI DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
Sezione I – Operazioni preliminari e di aper tura dell’Assemblea – Organi assembleari
Art. 27 – Commissione per la verifica delle credenziali
1. La Commissione per la verifica delle credenziali, nominata dal Consiglio nazionale ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del
presente Regolamento, si insedia sul luogo dell’Assemblea almeno un’ora prima dell’ora fissata dal Consiglio nazionale per
l’apertura della accoglienza dei delegati. Il Comitato esecutivo nazionale fornisce alla Commissione, prima del suo
insediamento, gli elenchi dei delegati e degli altri aventi diritto a partecipare all’Assemblea, suddivisi per regioni.
Art. 28 – Verifica delle credenziali
1. La commissione verifica le credenziali dei delegati delle Comunità riportandone la presenza su appositi elenchi.
2. In caso di sostituzione di Delegati ai sensi dell’articolo 11, comma 5, la Commissione modifica di conseguenza gli elenchi.
3. Al momento dell’apertura dell’Assemblea, la Commissione comunica al Presidente nazionale il numero dei Delegati e dei
componenti di diritto presenti. Nel prosieguo dei lavori fornisce lo stesso dato aggiornato al Presidente dell’Assemblea ogni
volta che questi lo richieda.
Art. 29 – Operazioni di apertura dell’Assemblea
1. Constatata la presenza del numero legale per la validità dell’Assemblea nazionale, il Presidente nazionale, dichiaratala
aperta, propone per l’approvazione, sulla base delle deliberazioni del Consiglio nazionale di cui all’arti- colo 11, la nomina:
a. del Presidente e del Vice Presidente;
b. di due Segretari;
c. del Comitato Mozioni, composto dal Presidente e due membri;
d. del Collegio degli scrutatori in aula composto da un presidente e almeno quattro scrutatori;
e. del seggio elettorale composto da un Presidente e almeno due scrutatori.
2. Subito dopo tali operazioni, il Presidente nazionale cede la presidenza al Presidente dell’Assemblea, che invita il Vice
Presidente, i Segretari e il Comitato Mozioni a prendere posto nei posti assegnati in sala.
Art. 30 – Ordine del giorno
1. L’ordine del giorno dell’Assemblea nazionale è stabilito dal Consiglio nazionale nel termine di cui all’articolo 11, comma 1.
2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente nazionale ed il Segretario nazionale congiuntamente possono
chiedere in qualunque momento, con apposita mozione d’ordine, l’inserimento all’ordine del giorno di nuovi argomenti. In
nessun caso questa procedura può essere utilizzata per modificare lo Statuto, il Regolamento e il Patto Comunitario.
Art. 31 – Presidente e Vice Presidente dell’Assemblea
Il Presidente dell’Assemblea dirige le discussioni e ne cura il regolare svolgimento. Concede la facoltà di parlare, pone le
questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alla redazione, a cura dei Segretari, del
verbale dei lavori, che poi sottoscrive unitamente al Vice Presidente e ai Segretari.
1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di temporanea assenza.
Art. 32 – Segretari
1. I Segretari curano la redazione del verbale dell’Assemblea, contenente il resoconto dei lavori svolti e delle deliberazioni
assunte e, in allegato, il relativo materiale (mozioni, documenti e verbale del seggio).
Art. 33 – Collegio degli scrutatori
1. Il Collegio degli scrutatori attende a tutte le operazioni di voto in aula, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 34,
accertandone i risultati e comunicandoli al Presidente dell’Assemblea.
Art. 34 – Seggio elettorale
1. Il Seggio elettorale viene costituito per l’elezione a scrutinio segreto di persone ai vari incarichi di servizio. Il Presidente del
seggio elettorale sovrintende a tutte le operazioni di voto, verifica, ove necessario, l’identità e le credenziali degli elettori,
garantisce la riservatezza del voto, comunica al Presidente dell’Assemblea i risultati del voto e consegna la relativa
documentazione ai Segretari.
2. Per tutelare la riservatezza del voto, nella sede del seggio devono essere predisposte due o più postazioni di voto.
Art. 35 – Documenti sottoposti all’Assemblea – Mozioni urgenti
1. I documenti di interesse generale di cui all’articolo 17 comma 2, lettera c) dello Statuto, sono presentati all’Assemblea
secondo i termini e le modalità di cui all’articolo
13. Eventuali emendamenti a tali documenti possono essere presentati al Comitato Mozioni di cui all’articolo 36 entro le
ore 18 del giorno di apertura dell’Assemblea.
2. In caso di necessità, possono essere presentate mozioni urgenti a firma congiunta del Presidente nazionale e del Segretario
nazionale, ovvero con la firma di almeno due terzi dei membri del Consiglio nazionale. Tali Mozioni possono essere
presentate al Comitato Mozioni entro le ore 18 del giorno di apertura dell’Assemblea. Eventuali emendamenti a tali
mozioni urgenti possono essere presentati al Comitato Mozioni fino all’inizio della loro discussione. In nessun caso le
mozioni di cui al presente comma possono essere usate per modificare lo Statuto, il Regolamento o il Patto Comunitario.
Art. 36 – Comitato Mozioni
1. Per l’esame preliminare dei documenti di cui all’articolo 35, nonché degli eventuali emendamenti ad essi riferiti, è
costituito un Comitato Mozioni, nominato dal Consiglio nazionale, ai sensi dell’articolo 11, tra i membri dell’Assemblea, e
composto da un Presidente e da due componenti.
2. Il Comitato Mozioni esamina i testi apportandovi, d’intesa coi presentatori, modifiche formali o destinate a chiarire il
senso, ovvero, in caso di testi concernenti argomenti analoghi, promuovendo un coordinamento e un’armonizzazione degli
stessi. Informa tempestivamente il Presidente dell’Assemblea della presentazione di emendamenti e mozioni urgenti, e
trasmette i testi corredati delle opportune modifiche per la loro discussione.
3. Il Comitato Mozioni agisce anche come organo consultivo a disposizione del Presidente dell’Assemblea sulle questioni
relative alla discussione di mozioni ed emendamenti.
Sezione II – Svolgimento dell’Assemblea
Art. 37 – Ordine dei lavori e facoltà di intervento
1. Il Presidente dell’Assemblea cura che gli argomenti inseriti all’ordine del giorno vengano trattati ordinatamente e nei tempi
previsti dall’ordine del giorno.
2. Il Presidente, tenendo conto del tempo a disposizione e del numero delle richieste di intervento, fissa preventivamente la
durata massima degli interventi e, allo scadere del tempo, toglie irrevocabilmente la parola.
3. Il Presidente per garantire il rispetto dei tempi dell’Assemblea può fissare il numero massimo di interventi su un
determinato punto in discussione.
4. Nella discussione nessuno può prendere la parola senza averla ottenuta dal Presidente.
5. Il Presidente può revocare la facoltà di parlare quando l’intervento non sia pertinente all’argomento in discussione.
6. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola nell’ordine di iscrizione, salvo che il Presidente non decida di modificare
tale ordine per esigenze di chiarezza della discussione.
Art. 38 – Mozione d’ordine
1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori propongono, anche oralmente,
una apposita mozione d’ordine. Se il Presidente dell’Assemblea riconosce la natura procedurale della proposta, dà al suo
proponente la parola alla fine dell’intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d’ordine è limitato ad un intervento a favore
e uno contrario e la mozione viene quindi messa ai voti. Se approvata, essa entra immediatamente in vigore.
Art. 39 – Sulle votazioni
1. Il Presidente, di ufficio o su proposta di uno o più partecipanti all’Assemblea, può mettere ai voti un documento di cui
all’articolo 35 per parti separate.
2. Qualora sul medesimo argomento siano presentati più documenti, essi vengono messi ai voti iniziando da quello il cui
contenuto, a giudizio del Presidente, si allontana maggiormente dalla situazione esistente. Qualora su un documento siano
presentati più emendamenti, essi sono messi ai voti in ordine di distanza dal contenuto del documento al quale si riferiscono.
Al termine della votazione degli emendamenti, il documento nel suo complesso viene messo in votazione nel testo
originario, se tutti gli emendamenti sono stati respinti, ovvero nel testo emendato.
3. Nessuno può parlare due volte sul medesimo documento, eccetto che per domande di chiarimento e mozioni d’ordine.
Art. 40 – Indirizzo programmatico
Presidente dell’Assemblea può proporre la costituzione di gruppi di lavoro. In tal caso le varie parti delle proposte stesse sono
distribuite tra i gruppi di lavoro, ciascuno coordinato da membri del Consiglio nazionale o del Comitato esecutivo nazionale o
di adulti scout esperti nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente nazionale, che provvedono ad una sintesi
delle indicazioni emerse e le trasmettono alla Commissione di cui al comma 2.
1. Il Presidente indica i membri dell’Assemblea chiamati a far parte della Commissione deputata all’elaborazione finale
dell’indirizzo programmatico, tenuto conto del contributo offerto nella fase preparatoria.
2. La Commissione provvede, sulla scorta delle sintesi ricevute, ad elaborare ove possibile, una proposta organica di linee di
indirizzo programmatico articolate per punti. La proposta della Commissione è sottoposta punto per punto
all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 41 – Relazione del Presidente
1. In apertura dei lavori dell’Assemblea il Presidente nazionale svolge la propria relazione (o una sintesi di quanto inviato nei
tempi previsti) sul triennio trascorso.
2. Dopo il dibattito, la relazione del Presidente nazionale è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 42 – Maggioranze
1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 5, dello Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea che non abbiano ad oggetto modifiche
allo Statuto e al Patto Comunitario sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando voti
espressi anche le astensioni.
2. Nell’elezione a scrutinio segreto ai servizi di Presidente nazionale e di Segretario nazionale, se nessuno dei candidati
ottiene alla prima votazione un numero di voti pari o superiore alla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea si
procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di
voti.
3. Nell’elezione di tutti gli altri incarichi di servizio da parte dell’Assemblea, nel caso in cui due o più candidati con- seguano
lo stesso numero di voti, viene eletto il più anziano per appartenenza al Movimento senza soluzione di continuità.
Art. 43 – Modifiche allo Statuto e al Patto Comunitario
1. Nelle Assemblee Nazionali che abbiano all’ordine del giorno proposte di modifica dello Statuto, secondo la procedura di
cui all’articolo 33, comma 4, dello Statuto, entro il termine fissato dal Consiglio nazionale nel programma dell’Assemblea
possono essere presentati al Comitato Mozioni emendamenti alle predette proposte. Gli emendamenti devono indicare con
precisione la proposta e l’articolo cui si riferiscono, ed essere accompagnati da una nota esplicativa sulle motivazioni e il
contenuto dell’emendamento.
2. Il Comitato Mozioni può, con l’accordo dei proponenti, armonizzare gli emendamenti di analogo contenuto riferiti alla
medesima proposta di modifica.
3. In sede di dibattito e di votazioni sulle proposte di modi- fica di cui al comma 1 non possono essere presentate mozioni
d’ordine.
4. Alla luce del tempo attribuito al dibattito dall’ordine del giorno dell’Assemblea e del numero di proposte e di emendamenti
all’esame, il Presidente fissa il tempo a disposizione di ciascun presentatore per illustrare le proposte di modifica e gli
emendamenti.
5. Ogni presentatore ha diritto di parlare una sola volta in fase di presentazione; proposte di modifica ed emendamenti firmati
da più partecipanti all’Assemblea sono pre sentati un’unica volta.
6. Conclusa la fase di presentazione e di dibattito generale, da contenere nei tempi previsti dall’ordine del giorno
dell’Assemblea, si procede alla fase di votazione, seguendo l’ordine degli articoli dello Statuto che sono oggetto di proposte
di modifica.
7. Nel caso di più proposte di modifica relative al medesimo articolo, l’esame inizia dalla proposta il cui contenuto risulti, a giudizio
del Presidente, più distante dal testo vigente.
8. Per ogni proposta vengono prima messi in votazione gli eventuali emendamenti ad essa riferiti, iniziando dal più distante dal
contenuto della proposta.
9. Al termine della votazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione la proposta di modifica (nel testo emendato, in
caso di approvazione di emendamenti ad essa riferiti).
10. L’approvazione di una proposta di modifica può determinare, a giudizio del Presidente, effetti di preclusione sulle proposte
ancora da esaminare riferite al medesimo articolo. Esaurita la votazione di tutte le modifiche proposte allo stesso articolo
dello Statuto, nel caso in cui almeno una proposta sia stata approvata, il Presidente pone in votazione l’articolo nel suo
complesso: il nuovo testo dell’articolo è approvato se in tale votazione è conseguita la maggioranza di voti favorevoli
prescritta dall’articolo 33, comma 4, lettera a) dello Statuto.
11. Prima di ogni votazione di emendamenti o proposte di modifica è ammesso un solo intervento a favore ed uno contro.
12. Esaurita la votazione di tutti gli articoli oggetto di proposte di modifica, se almeno uno di essi è stato modificato con la
votazione lo Statuto modificato nel suo complesso. Lo Statuto è approvato se nella votazione finale è conseguita la
maggioranza di voti favorevoli prescritta dall’articolo 33 comma 4, lettera a) dello Statuto. Prima della votazione finale,
sono ammessi tre interventi a favore e tre contro, nei tempi fissati dal Presidente.
13. Per l’esame di proposte di modifica del Patto Comunitario, si osserva la medesima procedura di cui ai commi precedenti.
14. Eventuali modifiche allo Statuto o al Patto Comunitario entrano in vigore solo dopo la conclusione dell’Assemblea che le
ha approvate.
15. In caso di approvazione di modifiche, il Comitato Mozioni può proporre all’Assemblea l’inserimento di norme transitorie,
per una più agevole applicazione delle modi- fiche approvate.
Art. 44 – Delibere comportanti oneri economici
1. Prima della votazione di documenti che, a giudizio del Comitato Mozioni, comportino oneri economici a carico del
Movimento, il Presidente del Comitato deve raccogliere il parere dell’Amministratore ovvero, in sua assenza, del
Segretario nazionale. Nel caso in cui il parere sia negativo, il Comitato Mozioni informa il Presidente, che ne deve dare
conto all’Assemblea in fase di votazione. Il documento deve comunque indicare espressamente, a pena di inammissibilità,
il limite di spesa previ- sto ed i mezzi con i quali farvi fronte.
Art. 45 – Elezioni a scrutinio segreto
1. Prima che gli aventi diritto al voto ritirino le schede elettorali al seggio, i componenti del seggio verificano l’identità e la
qualità di avente diritto al voto.
2. Ciascun votante può esprimere una sola preferenza per il Presidente e il Segretario nazionale, una sola preferenza per i
componenti dell’Organo di controllo e fino a tre preferenze per i componenti del Consiglio nazionale.
TITOLO III –
LAVORI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 46 – Numero legale e modi di votazione
1. Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide quando è presente il Presidente nazionale o il Vice Presidente ed almeno la
metà degli altri componenti con diritto di voto.
2. Un Segretario regionale impossibilitato a partecipare può farsi sostituire dal suo vice Segretario o da altro Adulto Scout della
sua Regione dandone comunicazione al Presidente nazionale.
3. Le delibere sono adottate per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto ove si tratti di elezioni o scelte di persone, oppure se
venga richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio nazionale. Qualora si tratti di ratificare l’assegnazione di
incarichi proposta dal Presidente nazionale o dal Segretario nazionale si procede a scrutinio se- greto, salvo diversa delibera a
maggioranza del CN.
4. Le delibere del Consiglio nazionale sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali an- che le
astensioni salvo i casi in cui il presente Regolamento disponga diversamente.
Art. 47 – Calendario delle riunioni e tempi del dibattito.
1. Alla prima riunione del Consiglio, il Presidente propone il calendario delle riunioni per l’anno in corso e, ove possibile,
per l’intero triennio. Il calendario è approvato dal Consiglio a maggioranza semplice.
2. All’inizio di ogni riunione il Presidente fissa i tempi mas- simi delle relazioni e degli eventuali interventi successivi.
Art. 48 – Convocazione ed ordine del giorno.
1. Il Presidente nazionale invia, di volta in volta, la convocazione della riunione del Consiglio, assieme all’ordine del giorno,
almeno venti giorni prima della data stabilita.
2. L’ordine del giorno è redatto dal Presidente nazionale. I membri del Consiglio possono inviare al Presidente nazionale,
almeno trenta giorni prima della riunione, proposte di argomenti da inserire all’ordine del giorno. Le proposte devono
essere accompagnate dal materiale illustrativo ed eventualmente da una proposta di mozione da mettere ai voti. Ogni
proposta che comporti una ricaduta finanziaria nel bilancio preventivo, deve illustrare con precisione le voci oggetto della
variazione di tale bilancio.
3. Salvo particolari e motivate ragioni non possono essere proposti per inserimento all’ordine del giorno argomenti sui quali il
Consiglio ha già deliberato negli ultimi ventiquattro mesi.
Art. 49 – Materiale illustrativo dei punti all’ordine del giorno
1. Assieme all’ordine del giorno o comunque in tempo utile, il Presidente invia ai partecipanti il materiale illustrativo sui vari
argomenti da trattare. Se il materiale è ritenuto insufficiente, i Consiglieri, a maggioranza, possono chiedere che l’argomento sia
rimandato ad altro incontro.
2. Per argomenti più generali, legati al cammino del Movi mento, possono essere proposte schede di approfondimento.
Art. 50 – Gruppi di lavoro
1. Secondo le necessità, possono essere costituiti Gruppi di lavoro permanenti o temporanei, per istruire i lavori e facilitare e
snellire i compiti del Consiglio. Essi esaminano gli argomenti affidati per predisporre la discussione e la deliberazione in
sede plenaria.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, stabilisce la composizione dei Gruppi di lavoro, l’animatore (o gli animatori)
scelto tra i Consiglieri nazionali eletti, le tematiche e gli obiettivi. Su sua richiesta, un Consigliere può essere spostato da un
Gruppo di lavoro ad un altro.
3. Il Gruppo di lavoro si riunisce, nei tempi previsti dall’ordine del giorno, in occasione del Consiglio nazionale, e può
lavorare, nei periodi tra una riunione e la successiva, anche per via telematica.
4. In casi eccezionali e per particolari temi, il Presidente, valutati assieme all’Amministratore i costi, può autorizzare riunioni
separate dei Gruppi fuori dai luoghi e dai tempi previsti.
Art. 51 – Modalità di lavoro del Consiglio
1. Ciascun argomento all’ordine del giorno del Consiglio è esaminato con il seguente procedimento:
a. breve illustrazione dell’argomento da discutere a cura del Presidente, o del Coordinatore del Gruppo di lavoro
competente, o del proponente, o di un delegato;
b. di norma ogni consigliere interviene una sola volta nel corso della discussione;
c. eventuale replica del proponente o del relatore;
d. votazione, eventualmente sulla base di documento o mozione.
2. Durante lo svolgimento del Consiglio sono previsti:
– momenti di preghiera o di riflessione;
– momenti di animazione su temi d’interesse del Movimento;
– momenti di fraternità;
– momenti di confronto con persone anche esterne al Consiglio ed al Movimento.
Art. 52 – Partecipazione di esperti al Consiglio
1. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio i membri del Comitato esecutivo, i Coordinatori di Pattuglie e i
referenti di specifici incarichi, nonché esperti (Adulti Scout e non appartenenti al Movimento).
2. I membri del Consiglio possono chiedere al Presidente, ove il tema lo giustifichi, che vengano invitati alle riunioni del
Consiglio i soggetti di cui al comma precedente.
Art. 53 – Verbale delle riunioni
1. Su proposta del Presidente, il Consiglio nazionale sceglie, tra i suoi membri, con mandato triennale, un incaricato alla
redazione del verbale.
2. Il verbalizzante invia al Presidente nazionale, entro quindici giorni dalla seduta, la bozza del verbale della riunione.
3. Il Presidente provvederà, entro i successivi sette giorni, ad inviare il verbale a tutti i consiglieri.
4. La verbalizzazione avviene in forma sintetica, riportando solo il risultato finale delle delibere adottate. Ciascun Consigliere
durante la discussione può chiedere che venga verbalizzato analiticamente il suo intervento o voto contrario ad una
delibera.
5. Qualora non sia riportato correttamente il senso di un proprio intervento, ciascun Consigliere può inviare entro sette giorni
dall’invio al Presidente nazionale una integrazione da allegare allo stesso.
6. Entro trenta giorni dalla conclusione della seduta del Consiglio nazionale, raccolte le osservazioni ed integrazioni inviate
dai Consiglieri, il verbale verrà trasmesso al Responsabile del sito Internet, per essere inserito sul portale web del
Movimento.
Art. 54 – Proposta di persone ad incarichi particolari
1. In caso di Adulti Scout regolarmente censiti proposti ad incarichi particolari, ai sensi dell’art. 22, comma 2 dello Statuto,
sentito il Segretario della regione di provenienza, deve essere predisposta una breve presentazione, da inviare ai Consiglieri
in tempo utile.
2. In una apposita delibera si specificheranno ambito, responsabilità e limiti temporali dell’incarico stesso.
Art. 55 – Località delle riunioni
1. Le riunioni si terranno nelle località proposte dal Presi- dente e deliberate nel calendario pluriennale dal Consiglio nazionale,
tenendo conto, per quanto possibile, di una rotazione tra le regioni ospitanti.
Art. 56 – Consiglio nazionale aperto
1. Possono assistere alle riunioni del Consiglio nazionale fino a cinque Adulti scout senza diritto di parola e di voto, a loro
organizzazione e spese.
2. Ciascun interessato, presa visione dell’ordine del giorno, è tenuto ad inviare la richiesta di partecipazione, almeno venti
giorni prima della data della riunione, al proprio Segretario Regionale che le inoltrerà immediatamente al Segretario
nazionale, per una conferma da dare in tempo utile. Priorità verrà data, a giudizio del Presidente nazionale, ad una
rappresentanza di più regioni e, in via secondaria, all’ordine di invio delle richieste.
TITOLO IV
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZIO
Art. 57 – Criteri generali
1. Le spese oggetto del presente regolamento riguardano il viaggio ed il soggiorno per le attività istituzionali e programmate
dal Movimento, a livello nazionale o internazionale e per attività di Presidente e Segretario per mandato istituzionale, su
invito o di iniziativa.
2. Le spese per eventuali ospiti o invitati alle sedute del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo devono essere
autorizzate dal Presidente, sentito l’Amministratore.
3. Per la partecipazione al Consiglio nazionale le Regioni che affidano ad una diarchia il servizio di Segretario regionale
saranno rimborsate per un solo componente.
Art. 58 – Spese di viaggio per i componenti degli organi istituzionali.
1. Le spese di viaggio e di soggiorno sono rimborsate dal Movimento ai Consiglieri eletti, ai Segretari regionali, ai componenti il
Comitato esecutivo, all’Organo di controllo e ai componenti di altri organi istituzionali con le modalità e nei limiti stabiliti
dal Consiglio nazionale con apposite linee guida approvate o confermate con cadenza almeno triennale.
Art. 59 – Spese di viaggio e soggiorno per attività dei Gruppi di Lavoro del Consiglio nazionale, delle Pattuglie
nazionali e di altri gruppi di lavoro
1. Per gli incontri dei Gruppi di lavoro del Consiglio nazionale svolti al di fuori delle riunioni del Consiglio, autorizzati dal
Presidente, le spese di soggiorno e di viaggio dei componenti sono a carico del Movimento con le modalità e nei limiti di
cui all’articolo 58, comma 1.
2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica alle riunioni delle pattuglie nazionali e agli eventuali gruppi di lavoro a
tema istituiti dal Consiglio nazionale per particolari esigenze.
Art. 60 – Eventi di formazione
1. Le spese di viaggio per i capi campo in occasione di eventi di formazione sono rimborsate dal Movimento con le modalità e
nei limiti di cui all’articolo 58, comma 1; le spese di soggiorno sono a carico dell’organizzazione dell’evento o dei singoli.
2. L’organizzazione dell’evento deve procedere secondo il principio del pareggio finanziario elaborando un bilancio che
affidano ad una diarchia il servizio di Segretario regionale saranno rimborsate per un solo componente.
3. L’organizzazione dell’evento deve procedere secondo il principio del pareggio finanziario elaborando un bilancio di
previsione e determinando la quota di partecipazione e il numero minimo di partecipanti necessario per il pareggio
finanziario.
Art. 61 – Convegni e altri Eventi nazionali
1. I Convegni e gli altri eventi nazionali sono autofinanziati, salvo diversa delibera del Consiglio nazionale, senza alcuna
spesa a carico del bilancio nazionale del Movimento. La quota dei partecipanti deve comprendere non solo le spese di
soggiorno, ma anche una quota d’iscrizione destinata a coprire tutte le spese di gestione e di organizzazione.
2. L’organizzazione dei Convegni e degli Eventi nazionali deve procedere secondo il principio del pareggio finanziario.
Art. 62 – Viaggi del Presidente, del Segretario e dell’Assistente Ecclesiastico nazionali
1. Se il Presidente nazionale, il Segretario nazionale o l’Assistente Ecclesiastico nazionale sono invitati ad eventi organizzati
da singole Regioni o Comunità, le spese di viaggio e soggiorno sono a carico della Regione o della Comunità che li hanno
invitati.
2. Se il Presidente, Segretario o l’Assistente effettuano viaggi nel territorio nazionale per scopi istituzionali o comunque in
rappresentanza del Movimento, le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico del Movimento.
Art. 63 – Incontri internazionali
1. Per gli incontri internazionali con obbligo di partecipazione del M.A.S.C.I., le spese di viaggio e soggiorno dei delegati di
diritto e di quelli nominati dal Consiglio nazionale sono a carico del Movimento nella misura deliberata di volta in volta
dal Consiglio nazionale.
TITOLO V
SVOLGIMENTO DI EVENTI NAZIONALI
Art. 64 – Deliberazione dell’evento
1. Lo svolgimento di eventi a carattere nazionale è deliberato dal Consiglio nazionale che ne definisce il tema, i contenuti, il
periodo di svolgimento, lo schema di svolgimento e la regione ospitante.
Art. 65 – Compiti del Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo, sulla base dei contenuti e dello schema di svolgimento approvati dal Consiglio nazionale, stabilisce il
programma e le attività di attuazione dell’evento ed è responsabile del loro svolgimento. L’Amministratore è il
responsabile economico dell’evento, che ha il compito controllare la programmazione e l’esecuzione delle spese al fine di
assicurare l’equilibrio di bilancio dell’evento.
Art. 66 – Compiti della Regione ospitante
1. Alla regione ospitante è affidata, in collaborazione con il Comitato esecutivo nazionale, la definizione e la esecuzione di
tutti i compiti di natura organizzativa e logistica dell’evento.
Art. 67 – Organizzazione dell’evento
Il Comitato esecutivo, in collaborazione con la regione ospitante: valuta i costi relativi ai servizi alberghieri ed ai servizi
generali e li sottopone all’approvazione del Comitato esecutivo;
– predispone il preventivo delle spese relative al programma dell’evento e fissa il numero minimo dei partecipanti
necessario per garantire l’equilibrio economico/finanziario dell’evento;
– stabilisce la quota di partecipazione all’evento che sottopone all’ approvazione del Comitato esecutivo;
– predispone lo schema della scheda di partecipazione all’evento, che sottopone all’approvazione del Comitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo delibera la località dove si svolgerà l’evento e i costi dei servizi alberghieri e dei servizi generali e
predispone i relativi contratti che sottopone alla firma del Presidente nazionale, autorizzando nel contempo il Tesoriere
nazionale a versare gli anticipi eventualmente previsti dagli stessi contratti.
3. Le quote di partecipazione richieste ai partecipanti e qualsiasi altro pagamento relativo all’evento sono versati sul conto
indicato nella scheda di iscrizione all’evento nazionale . Gli stessi sono contabilmente rilevati dal Tesoriere nazionale che
costantemente provvederà a trasmettere le relative evidenze all’Amministratore.
4. Il Comitato esecutivo definisce il piano di comunicazione interna dell’evento e, in collaborazione con il
responsabile della comunicazione il piano di comunicazione esterna a livello nazionale e a livello della Regione ospitante.
5. Agli Adulti scout che svolgono attività di servizio spetta il rimborso delle spese di viaggio. Essi sono ospitati nella struttura
alberghiera dove si svolge l’evento o in altra struttura collegata previo recupero delle sole spese di soggiorno.
Art. 68 – Bilancio consuntivo e verifica dell’evento
1. A conclusione dell’evento l’Amministratore predispone il bilancio consuntivo documentato dell’evento, redatto sullo stesso
schema del preventivo.
2. Il Comitato esecutivo approva il bilancio consuntivo dell’evento e lo trasmette, per il tramite del Presidente, al Consiglio
nazionale. Predispone una relazione per il Consiglio nazionale sugli aspetti organizzativi, logistici e programmatici
dell’evento.
3. Il Consiglio nazionale approva il bilancio consuntivo e, sentita la relazione del Segretario nazionale a nome del Comitato
esecutivo, svolge una verifica degli aspetti organizzativi, logistici e programmatici dell’evento.
4. Eventuali contributi di enti, istituzioni o aziende sponsor devono essere deliberati dal Comitato esecutivo, previo assenso
del Presidente nazionale.
ALLEGATI
Allegato 1 (art. 3)
Il logo che esprime l’identità visiva del Movimento, ai sensi dell’articolo 3 del presente Regolamento, è rappresentato nella
seguente configurazione grafica:   Allegato 2 (art. 2)
1. Il testo della Promessa nel Masci è il seguente:
“Con l’aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio:
per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese;
per aiutare gli altri in ogni circostanza; per osservare la Legge scout.”
2. Il Testo della Legge Scout nel Masci è il seguente
Gli Adulti Scout:
1. pongono il loro onore nel meritare fiducia;
2. sono leali;
3. si rendono utili e aiutano gli altri;
4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout;
5. sono cortesi;
6. amano e rispettano la natura;
7. sanno obbedire;
8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà;
9. sono laboriosi ed economi;